Cassazione Penale, Sentenza n. 39030/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanini impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., sostenendo di non essere mai stato notificato del procedimento (in particolare dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dell'udienza preliminare), e che il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato al difensore presso il quale aveva eletto domicilio per il gratuito patrocinio. Chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670, comma 3 c.p.p. e, in via subordinata, la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la riclassificazione dell'istanza come domanda di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., applicabile ai procedimenti in cui l'imputato sia stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. La Corte ha affermato che la domanda è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento, elemento essenziale per verificare la tempestività del ricorso (termine decadenziale di 30 giorni dall'acquisita conoscenza). Ha escluso l'obbligo di esperire un contraddittorio per accertare tale momento, ritenendo che l'onere di allegazione incombe sul richiedente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio della rescissione del giudicato per il condannato proceduto in assenza: richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo e la presentazione della richiesta nel termine decadenziale di 30 giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento.
art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Prevista la richiesta di non esecutività della sentenza; nel caso concreto la Corte ha riclassificato la domanda originaria come istanza di rescissione ex art. 629 bis, ritenendo il percorso procedurale corretto per i procedimenti di cui all'art. 420 bis.
Istituto della restituzione in termini per impugnazioni; la Corte ha precisato che questa disciplina si applica esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla riforma del processo in assenza e non al nuovo regime che contempla la rescissione del giudicato.
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; l'applicazione di questa norma comporta l'accesso al rimedio della rescissione del giudicato regolato dall'art. 629 bis.
Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 5
Ha introdotto il processo in assenza e il nuovo rimedio della rescissione del giudicato per regolare gli effetti dei procedimenti in assenza; la giurisprudenza applica tale disciplina agli atti successivi alla sua entrata in vigore.
Costituzione (artt. 24, secondo comma; 111; 117) e art. 6 CEDU
Richiamate nel ricorso per censure di violazione dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte di Cassazione non ha accolto tali censure, decidendo la questione in base alla disciplina procedurale e all'inammissibilità per carenza dell'allegazione relativa al momento della conoscenza.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., il rimedio appropriato per far valere la mancata conoscenza del processo è la rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., non la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.
- La domanda di rescissione ex art. 629 bis è soggetta a termine decadenziale di 30 giorni che decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento; spetta al richiedente allegare e indicare tale momento.
- La mancata indicazione del momento di conoscenza del provvedimento è causa d'inammissibilità della domanda di rescissione: l'onere probatorio e di allegazione è del ricorrente già in sede di presentazione dell'istanza.
- Non è necessario, né obbligatorio, instaurare un contraddittorio preliminare per accertare il momento della conoscenza quando il richiedente non lo abbia indicato; la verifica spetta al giudice sulla base delle allegazioni e degli atti.
- In presenza di procedure definite secondo la disciplina anteriore alla riforma del 2014, continua ad applicarsi la restituzione in termini ex art. 175; per i procedimenti disciplinati dalla nuova normativa prevale la disciplina della rescissione.
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