Cassazione Civile, Ordinanza n. 10068/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall'Agenzia delle entrate, a una richiesta di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2015 presentata da una società immobiliare. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo la società "di comodo" o non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. 724/1994, sulla base del test di operatività, valorizzando il fatto che solo 8 immobili su 41 costruiti risultavano locati e che la società sarebbe rimasta inattiva per oltre cinque anni. La società ha sostenuto invece di essere un'impresa effettivamente operativa, che gli immobili costruiti erano correttamente iscritti tra le rimanenze come beni-merce destinati alla vendita, che la locazione di alcune unità era una scelta temporanea e contingente legata alla crisi del mercato immobiliare, e che i fitti attivi erano stati correttamente contabilizzati. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30, commi 4, 4-bis e 4-quater, l. 724/1994, perché la CTR avrebbe erroneamente considerato come beni-patrimonio i beni locati o concessi in godimento a terzi, nonostante la loro iscrizione tra i beni-merce; 2) violazione della stessa norma per non avere considerato la rilevanza dell'autocertificazione presentata in giudizio, in sostituzione dell'interpello, ai fini della disapplicazione del test di operatività; 3) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e della direttiva 2006/112/CE per avere ignorato la crisi del settore immobiliare e, più in generale, per avere applicato una disciplina interna incompatibile con il diritto unionale sul diritto alla detrazione/rimborso IVA. Il quarto motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina nazionale sulle società non operative non possa condurre, in sé, alla negazione della qualità di soggetto passivo IVA né alla perdita del diritto alla detrazione solo perché non è stato raggiunto il volume di ricavi presunto dal test di operatività. Richiamando la sentenza della CGUE nella causa C-341/22, la Corte ha affermato che occorre verificare in concreto se, nel periodo d'imposta contestato, la società abbia effettivamente esercitato un'attività economica e abbia impiegato i beni e servizi acquistati per operazioni soggette a imposta, restando esclusi solo i casi di frode o abuso del diritto. Poiché la CTR si era limitata a constatare il mancato superamento del test di operatività senza svolgere tali verifiche sostanziali, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
commi 4, 4/bis e 4/quater
La disciplina sulle società non operative va interpretata alla luce del diritto unionale: non può comportare automaticamente la perdita del diritto di detrazione o il diniego del rimborso IVA per il solo mancato raggiungimento delle soglie di ricavi del test di operatività; occorrono verifiche concrete sull'effettività dell'attività economica e l'assenza di frode o abuso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei primi tre motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del quarto motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi, rimasto assorbito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ha guidato la soluzione sulla compatibilità della normativa interna con la direttiva IVA.
direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA non consente di negare la qualità di soggetto passivo né il diritto a detrazione per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle; il diritto alla detrazione resta ancorato alla effettiva attività economica, salvi frode e abuso.
Massime di principio
- La qualificazione di soggetto passivo IVA dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica, non dal superamento di una soglia minima di ricavi predeterminata dal diritto nazionale.
- Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte non può essere negato automaticamente per il mancato raggiungimento del volume di affari presunto dalla normativa sulle società non operative, salvo che l'Amministrazione provi frode o abuso del diritto.
- In presenza di una disciplina interna che introduce una presunzione di non operatività fondata esclusivamente su parametri di ricavo, il giudice nazionale deve verificarne la compatibilità con i principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA e, se incompatibile, disapplicarla.
- Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione vanno accertati in concreto: l'effettiva attività economica svolta nel periodo considerato, l'utilizzo dei beni e servizi acquistati per operazioni imponibili e l'assenza di condotte fraudolente o abusive.
- Anche attività preparatorie possono legittimare la detrazione IVA, purché siano finalizzate all'avvio effettivo dell'attività economica tipica.
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