Cassazione Penale, Ordinanza n. 25848/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata dal Giudice di Pace è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verbania che lo aveva condannato a euro 10.000 di multa per il reato di permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa carenza motivazionale della sentenza, sostenendo in sostanza l'insussistenza della configurazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e chiedendo un riesame nel merito, anche sotto il profilo della dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che gli accertamenti svolti nell'immediatezza erano univocamente contrari alla tesi difensiva, non essendo state fornite adeguate giustificazioni sulla permanenza in Italia nonostante il provvedimento di espulsione del 30 giugno 2022. È stata inoltre ritenuta irrilevante la successiva domanda di asilo, perché non idonea a giustificare la precedente permanenza illecita.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
non è escluso dall'avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all'esito del procedimento
La successiva istanza di asilo e il conseguente permesso provvisorio non escludono il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione, perché non giustificano la precedente permanenza illecita nel territorio dello Stato.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza
La Corte ribadisce che la sopravvenienza di un titolo provvisorio non elide l'antigiuridicità della condotta già consumata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente veste di vizio motivazionale, solleciti una rivalutazione del merito e del compendio probatorio.
- Ai fini della configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine di espulsione, rileva la permanenza non giustificata nel territorio dello Stato nonostante un valido provvedimento espulsivo rimasto inottemperato.
- La successiva proposizione della domanda di asilo e l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio non escludono la punibilità per la precedente permanenza illecita, trattandosi di fatti sopravvenuti non idonei a scriminare la condotta già realizzata.
- Quando gli accertamenti immediati siano univoci e l'imputato non offra una spiegazione adeguata della propria presenza sul territorio nazionale, il giudice può ritenere integrata la prova della violazione contestata.
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