Cassazione Penale, Sentenza n. 27932/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma con tre motivi principali: 1) insufficiente prova del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) relativamente a presunte somme distratte pari a euro 468.291,12 iscritte in bilancio fra "fatture da emettere" e "crediti diversi", poiché tali voci sarebbero state legittimamente stornate nel bilancio 2011 come crediti futuri non realizzatisi e quindi non sottratte; 2) mancata prova del dolo per la bancarotta impropria dolosa, sostenendo che le scelte gestionali (privilegiare pagamenti a fornitori e dipendenti e ritardare pagamenti fiscali) miravano a proseguire l'attività e non a cagionare consapevolmente il dissesto; 3) insufficiente prova del dolo specifico per la bancarotta documentale, contestando che la Corte abbia dimostrato la sottrazione delle scritture contabili e non soltanto la loro irregolare tenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella fattispecie, rinviando la materia al giudice di merito per nuovo esame (rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma). Quanto al resto del quadro accusatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la Cassazione ha confermato la valutazione di merito sulla bancarotta impropria dolosa (sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali come scelta gestionale dolosa) e sulla bancarotta documentale (tenuta irregolare delle scritture, omissione dei libri sociali e verbali), ritenendo che le argomentazioni della Corte territoriale fossero congrue e sufficienti a provare il dolo, in forma anche generica. In sintesi: annullamento parziale con rinvio sulla sola fattispecie di distrazione; conferma delle restanti condanne e della motivazione che avevano riconosciuto il dolo per le altre ipotesi.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.) art. 216
Disciplina i delitti di bancarotta; la Cassazione ha richiamato la necessità, per la bancarotta per distrazione, che sia provata l'effettiva disponibilità dei beni o crediti e la loro esatta consistenza prima del fallimento, non potendosi fondare la condanna su mere presunzioni contabili quando la stessa contabilità è ritenuta inattendibile
Legge fallimentare (L.F.) art. 223, comma 2, n. 2
Riguarda la bancarotta fraudolenta per dolo: la Corte ha confermato che il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali può integrare una condotta dolosa ai sensi di questa norma quando rappresenti una scelta consapevole che aumenta l'esposizione debitoria verso erario e enti previdenziali
Codice di procedura penale art. 192
Regola la presunzione conseguente al mancato ritrovamento di beni al fallimento: la Corte ha ricordato che la presunzione di distrazione può operare soltanto se è accertata la previa disponibilità dei beni nella loro esatta dimensione e non si fonda su mere presunzioni contabili
Massime di principio
- Se si contesta la distrazione di crediti o beni societari, l'accusa deve provare l'effettiva esistenza e la disponibilità di quei crediti/beni; non è sufficiente limitarsi ai saldi contabili se la tenuta contabile è stata contestata per irregolarità
- Non è coerente, e richiede spiegazione, che il giudice affidi valore probatorio ai medesimi documenti contabili ritenuti complessivamente inattendibili per accertare l'esistenza di crediti distratti: in tali casi il giudice di merito deve chiarire perché alcune scritture siano affidabili e altre no
- La sistematica omissione di pagamenti fiscali e previdenziali può integrare il dolo nella bancarotta fraudolenta (art. 223 L.F.) quando emerga una scelta gestionale consapevole che accresce l'esposizione debitoria; non è necessario che l'autore abbia voluto specificamente il fallimento, basta la volontarietà e prevedibilità dell'aggravamento della posizione debitoria
- Per la bancarotta documentale vanno distinte le ipotesi: il dolo specifico (sottrazione/occultamento) richiede la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta delle scritture può essere punita anche a titolo di dolo generico quando renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali
- Quando la Cassazione annulla parzialmente per vizi probatori (es. prova della sussistenza dei crediti), il giudice di rinvio deve riesaminare con attenzione la coerenza tra affidabilità delle scritture e utilizzo delle stesse come elemento probatorio, integrando eventualmente l'istruttoria
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