Cassazione Penale, Ordinanza n. 19826/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, formulata in relazione alla pena in esecuzione di una sentenza definitiva del tribunale. Il motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli emersi dalle relazioni di sintesi dell'istituto penitenziario e che si fosse limitato a valorizzare i precedenti di polizia. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà di fatto e, comunque, manifestamente infondate, perché la motivazione del provvedimento impugnato era completa e non manifestamente illogica: il tribunale aveva esaminato le relazioni di sintesi, ma aveva ritenuto prevalenti la gravità del reato commesso, la pendenza di altri procedimenti penali, uno dei quali con misura cautelare degli arresti domiciliari, e le stesse conclusioni delle relazioni, favorevoli solo a una sperimentazione della condotta mediante permessi premio. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'applicazione del criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, soprattutto in presenza di un reato sintomatico di capacità a delinquere e di contiguità con ambienti delinquenziali di rilievo.
Norme richiamate
La concessione dell'affidamento in prova è subordinata a una valutazione complessiva della personalità e delle esigenze rieducative e preventive; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la sua negazione.
Richiamato come norma asseritamente violata dalla difesa, ma ritenuto non erroneamente applicato dal giudice di sorveglianza.
Massime di principio
- Nel giudizio su affidamento in prova e altre misure alternative, il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva e motivata degli elementi favorevoli e sfavorevoli, senza limitarsi ai precedenti di polizia o a un singolo profilo del fascicolo trattamentale.
- Il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è legittimo e razionale: il percorso trattamentale positivo può giustificare una progressione dei benefici, ma non impone automaticamente l'accesso alla misura più ampia richiesta.
- La gravità del reato, la pendenza di altri procedimenti penali e indici di attualità della capacità a delinquere possono legittimare il diniego dell'affidamento in prova anche in presenza di un buon andamento intramurario e di segnali di revisione critica.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito delle valutazioni operate dal giudice di sorveglianza, se la motivazione impugnata è completa e non manifestamente illogica.
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