Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di rinvio della Corte di appello che aveva rideterminato la pena complessiva; dedotte due censure: 1) errore di calcolo nella sommatoria delle pene e nella determinazione della pena complessiva (incidenza anche sulla riduzione per il rito abbreviato); 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella commisurazione della pena per non avere adeguatamente valorizzato la condotta collaborativa del ricorrente e per sproporzione tra pena e gravità dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di legittimità ha rilevato un errore aritmetico nel calcolo degli aumenti per continuazione: la sommatoria corretta avrebbe dato anni 18 e mesi 4, non anni 18 e mesi 6; dopo applicazione della riduzione per il rito abbreviato la pena è stata rideterminata in anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed €5.000,00 di multa. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato (in particolare la doglianza sulla motivazione relativa ai criteri di commisurazione della pena è stata ritenuta infondata).
Norme richiamate
La Corte ha applicato i criteri di commisurazione della pena previsti dall'art.133 c.p., valorizzando modalità della condotta, gravità dei fatti e caratura criminale del reo come elementi determinanti per la determinazione della pena
istituto della continuazione (aumenti per la continuazione)
La Corte ha computato aumenti a titolo di continuazione per i reati unificati, richiedendo l'individuazione del reato più grave e la corretta sommatoria degli aumenti; un errore aritmetico in tale computo è stato corretto dalla Cassazione
rito abbreviato (riduzione di pena)
La riduzione di pena spettante per il rito abbreviato va applicata dopo la corretta determinazione della pena complessiva e incide sul calcolo finale della pena detentiva
Massime di principio
- Errori aritmetici nel calcolo della pena complessiva possono essere rilevati e corretti dalla Corte di legittimità anche con annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
- Il giudice che valuta la continuazione deve individuare chiaramente il reato più grave e motivare la quantificazione degli aumenti per continuazione; la mancata o errata somma degli importi è censurabile
- I criteri dell'art.133 c.p. (modalità della condotta, gravità, personalità del reo, ecc.) devono essere esplicitamente considerati e motivati; una motivazione che li enuncia e li valorizza in modo coerente è difficilmente censurabile in Cassazione
- La riduzione per il rito abbreviato si applica alla pena complessivamente determinata e può modificare l'entità della pena dopo la correzione di eventuali errori nel calcolo
- Le doglianze su mancata valorizzazione di collaborazione o circostanze attenuanti richiedono che il ricorrente dimostri concretamente l'apporto o l'effetto attenuante; la semplice affermazione non è sufficiente se il giudice ha motivato la valutazione
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