Sentenza del 29/05/2018 n. 2473 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Transfer pricing - Determinazione del valore della produzione netta - Art. 1, comma 281, legge di stabilità 2014 - Norma interpretativa - Effetto retroattivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'art. 1, comma 281, della legge n. 147 del 2013 sia una norma di interpretazione autentica. La disposizione chiarisce che la disciplina dei prezzi di trasferimento deve essere applicata anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Essendo interpretativa, la norma ha efficacia retroattiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP nelle operazioni infragruppo soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR. In particolare, si doveva stabilire se l'art. 1, comma 281, della legge n. 147 del 2013 avesse natura innovativa, con efficacia solo futura, oppure natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva anche per i periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 1, comma 281, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007
La norma è stata qualificata come interpretativa, poiché chiarisce l'ambito applicativo della disciplina dei prezzi di trasferimento ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, con conseguente efficacia retroattiva.
Art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo rileva anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, secondo la portata chiarita dalla legge n. 147 del 2013.
Massime di principio
- Quando una disposizione successiva viene qualificata come norma interpretativa, essa non introduce una nuova disciplina, ma chiarisce il significato di una norma preesistente e può applicarsi retroattivamente.
- Nelle operazioni infragruppo, la disciplina dei prezzi di trasferimento può incidere non solo sulle imposte sui redditi, ma anche sulla determinazione della base imponibile IRAP quando la legge lo prevede o lo chiarisce.
- Per valutare l'applicabilità retroattiva di una norma occorre verificare se essa si limita a chiarire un significato già ricavabile dalla disciplina precedente oppure introduce una regola realmente nuova.
- La qualificazione legislativa di una norma come interpretativa non è l'unico elemento decisivo: rilevano anche il contenuto della disposizione e la sua funzione di chiarimento rispetto al quadro normativo precedente.
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