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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31741/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, della comunicazione preventiva di fermo emessa in relazione a cartelle di pagamento aventi crediti tributari. La contribuente aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e aveva contestato la documentazione prodotta dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello principale l'agente della riscossione aveva censurato la decisione, mentre la contribuente aveva proposto appello incidentale limitatamente alle spese. La CTR aveva respinto l'appello principale e accolto quello incidentale, ritenendo nulla la notificazione delle cartelle perché eseguita a mezzo posta tramite operatore privato. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso principale con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 4 d.m. 55/2014, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost. per la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari senza adeguata motivazione. L'agente della riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 4, comma 5, d.lgs. 261/1999, sostenendo che la notifica delle cartelle eseguita tramite operatore postale privato era valida nel periodo normativo considerato, poiché affidata dall'ente Poste e non scelta arbitrariamente dal notificante.

La decisione

La Corte ha esaminato con priorità il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ritenendolo fondato. Ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale intercorrente tra il d.lgs. 58/2011 e la l. 124/2017, l'operatore postale privato munito di licenza individuale poteva validamente eseguire la notifica di atti amministrativi e tributari. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata perché aveva ritenuto nulla la notifica solo per il fatto che fosse stata eseguita da operatore postale privato. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce del principio affermato e per la liquidazione delle spese. Il ricorso principale della contribuente è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato dalla ricorrente principale come parametro per contestare la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere che la liquidazione dei compensi debba rispettare i parametri minimi applicabili, salvo adeguata motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale di motivazione della decisione sulle spese

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente incidentale come base normativa della notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999

    interpretato nel senso che, nel periodo considerato, la notifica di atti amministrativi e tributari poteva essere validamente effettuata da operatore postale privato munito di licenza individuale

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999

    indicato quale titolo abilitativo minimo sufficiente per l'operatore postale privato nel regime di parziale liberalizzazione del servizio

Massime di principio

  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale tra d.lgs. 58/2011 e l. 124/2017, la notificazione di atti amministrativi e tributari eseguita da operatore postale privato munito di licenza individuale è valida, non essendo necessaria la sola affidabilità al gestore del servizio universale.
  • La nullità della notificazione non può essere affermata solo perché l'invio è stato materialmente eseguito da un operatore privato, se questo era legittimato dal regime normativo vigente nel periodo considerato.
  • Quando il ricorso incidentale investe una questione logicamente e giuridicamente preliminare e assorbente, il suo accoglimento rende assorbito l'esame del ricorso principale.
  • La liquidazione delle spese può essere censurata in cassazione solo se risulti la violazione dei criteri normativi dedotti e il profilo non sia assorbito dall'esito della decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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