Cassazione Civile, Ordinanza n. 30632/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva promosso azione revocatoria ordinaria contro un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal proprio debitore, dopo avere ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio il credito è stato ceduto a due soggetti successivi. La revocatoria è stata accolta nei gradi di merito. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la lite era stata transatta con accordo di tutte le parti. La Corte è stata investita anche di una proposta di definizione accelerata nel senso dell'improcedibilità, poi superata dalla rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso in cassazione, depositata a seguito di transazione e con adesione di tutte le parti. Ha tuttavia affermato che le spese non erano state oggetto di un accordo di compensazione; pertanto, in difetto di diversa pattuizione, ha applicato la regola dell'art. 391 c.p.c., ponendo le spese a carico del rinunciante. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata
la proposta di improcedibilità non è stata decisiva perché il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, determinando l'estinzione del giudizio
in mancanza di accordo diverso tra le parti, le spese del giudizio di cassazione gravano sul rinunciante
contributo unificato
il raddoppio non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, essendo misura eccezionale e di stretta interpretazione
Cass., 28/05/2020, n. 10140
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato non è estensibile in via analogica all'ipotesi di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta validamente e prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio anche se nel frattempo sia stata formulata una proposta di definizione accelerata o di improcedibilità.
- In difetto di un espresso accordo di compensazione delle spese, la rinuncia al ricorso comporta l'applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 391 c.p.c., con condanna del rinunciante alle spese delle controparti.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi tipici previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Nel giudizio di legittimità, la transazione tra le parti non implica di per sé la compensazione delle spese se tale pattuizione non risulta espressamente dall'accordo prodotto in atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30603/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30604/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30605/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30608/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30610/2024 del 28/11/2024
- ordinanza_civile · 28 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30614/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →