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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24266/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale), deducendo: 1) vizio di motivazione per presunta natura meramente apparente della motivazione della Corte d'appello, che non avrebbe risposto alle censure difensive secondo cui le fatture sarebbero state emesse da una ditta che utilizzava artigiani e pertanto la mancanza di una struttura operativa sarebbe irrilevante; 2) vizio di motivazione per mancata trattazione del profilo soggettivo, con la richiesta di assoluzione per mancanza del dolo generico (ovvero della consapevolezza della falsità delle fatture).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero prive di specificità: sul primo motivo ha osservato che la motivazione della Corte d'appello non si fondava solo sulla mancanza di sede operativa della "L.B.I. s.r.l.", ma su un quadro probatorio plurimo e coerente (prelievi dai conti correnti poco dopo gli incassi, fatture generiche non supportate da contratti o documentazione giustificativa, contratti di subappalto privi di data certa e con clausole anomale, mancata produzione di documentazione sulle persone che avrebbero eseguito i lavori, applicazione erronea/non effettuata del reverse charge). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'oggettiva inesistenza delle operazioni e l'entità degli importi (quasi 100.000 euro in un anno) fossero elementi sufficienti per ritenere che il rappresentante legale fosse consapevole della falsità delle fatture; inoltre il ricorrente non aveva indicato elementi in appello idonei a confutare tale conclusione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che punisce le condotte volte all'evasione fiscale; il giudice ha ritenuto integrato il reato mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis

    Predetta norma è stata applicata come attenuante speciale nella determinazione della pena (concessione dell'attenuante speciale e delle generiche).

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

    Fondamento formale dei motivi di doglianza per vizio di motivazione in cassazione; la Corte ricorda che tali motivi devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (massima giurisprudenziale)

    "i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili \"non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato\" ... il ricorso non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato"

    La Corte richiama la regola secondo cui i motivi di cassazione devono specificamente confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per contestare in cassazione la motivazione su fatti di merito occorre formulare censure specifiche e strettamente correlate ai punti decisionali indicati nella sentenza impugnata; argomentazioni vaghe o limitate sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito costruisce un apparato probatorio plurimo (documenti bancari, mancanza di documentazione contrattuale certa, clausole anomale, mancata applicazione di regimi fiscali obbligatori come il reverse charge), è difficile ottenere la riforma in cassazione senza elementi probatori nuovi o punti di diritto precisi.
  • L'accertata 'inesistenza oggettiva' delle operazioni, soprattutto se con importi rilevanti, rappresenta un elemento forte per dedurre la consapevolezza (dolo) del rappresentante legale che utilizza le fatture; per sostenere l'assenza di dolo è necessario fornire elementi concreti che rendano credibile la buona fede (es. evidenze documentali di prestazioni effettivamente eseguite, contratti con data certa, nomi e documenti degli esecutori dei lavori, movimenti contabili coerenti).
  • In materia di fatture e subappalti nel settore edile, la corretta applicazione del regime fiscale (es. reverse charge) e la presenza di contratti di subappalto validi e datati sono fattori probatori rilevanti per dimostrare la veridicità delle operazioni.
  • Se si contesta la motivazione per omissione di risposta a specifiche doglianze, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale quali elementi probatori o di diritto siano stati omessi e perché tali omissioni avrebbero potuto modificare la decisione; affermazioni generiche non sono sufficienti.

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