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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20988/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di estorsione (capo a), con la doglianza che la sentenza d'appello non avrebbe adeguatamente valutato o confutato elementi di prova a discarico (dichiarazioni di testimoni della difesa); (2) errore nella qualificazione giuridica del fatto imputato al capo a) per travisamento delle prove e per effetto della diversa ricostruzione fattuale la condotta sarebbe stata, al più, violenza privata; (3) totale carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) contestato al capo b).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (attinenti all'estorsione) in quanto sindacato meramente in fatto o infondati, confermando implicitamente la regolarità della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito. Conseguentemente è stata disposta la declaratoria di irrevocabilità della condanna per estorsione (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma richiamata nella rubrica dei reati contestati in primo grado (riferimento formale ai reati dedotti), senza che la Corte di legittimità mutasse la qualificazione sostanziale per il capo a).

  • art. 513-bis c.p.

    Fattispecie relativa all'illecita concorrenza con minaccia o violenza: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello non abbia motivato specificamente sulle censure relative a questo capo, giustificando l'annullamento con rinvio per carenza motivazionale in parte qua.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in Cassazione sulle doglianze di motivazione e sulle questioni di fatto: la Corte ha applicato il principio secondo cui sono impugnabili per cassazione solo determinati vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento quando specificamente dedotto).

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità relativamente al delitto di estorsione, in quanto la cassazione non ha annullato quel capo.

  • artt. 623, comma 1, lett. c) e 175 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme procedurali invocate per il rinvio del giudizio ad altra Corte territoriale (competente per ragioni di vicinanza e per assicurare il nuovo esame del capo annullato).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la forma di sintesi dei motivi di ricorso nella esposizione; non incide direttamente sul merito ma sul formato della esposizione dei motivi.

Massime di principio

  • In caso di 'doppia conforme' (conferma della condanna in secondo grado), la Cassazione è molto limitata nel sindacare la valutazione delle prove: non può rimettere in discussione la scelta di merito se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, o di un comprovato travisamento della prova specificamente dedotto.
  • Le doglianze che si riducono a una diversa interpretazione dei fatti o a una richiesta di rivalutazione della credibilità dei testimoni sono inammissibili in Cassazione e devono essere trattate come questioni di merito dagli organi di merito.
  • Se la Corte territoriale omette di affrontare specifiche censure dedotte in appello (soprattutto quando siano chiaramente articolate e riguardino la qualificazione giuridica di un reato), tale lacuna motivazionale può determinare l'annullamento con rinvio della decisione limitatamente alla parte carente.
  • Quando la Cassazione annulla solo in parte la sentenza (cioè su alcune imputazioni) può dichiarare irrevocabili le parti della condanna non toccate dall'annullamento, ai sensi delle norme di procedura penale che regolano l'irrevocabilità.
  • Per far valere un vizio di 'travisamento della prova' in Cassazione, il ricorrente deve specificamente dimostrare che il giudice d'appello abbia introdotto elementi di valutazione non esistenti nel materiale probatorio o che abbia valorizzato in modo assolutamente incongruo dati obiettivi; non basta proporre un'interpretazione alternativa dei fatti.

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