Cassazione Penale, Sentenza n. 31680/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dichiarava inammissibile l'istanza, proposta dal difensore, di ammissione alle misure alternative alla detenzione. L'inammissibilità è stata motivata dalla mancata sottoscrizione, da parte del condannato o tramite procura speciale, della dichiarazione/elezione di domicilio prevista per le istanze ex art. 656 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene di essere stato in stato di latitanza al tempo della presentazione dell'istanza, circostanza che avrebbe reso impossibile la sottoscrizione, e afferma di essersi reso rintracciabile solo successivamente, conferendo mandato specifico al difensore per il ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'eccezione di latitanza non fosse stata prospettata né documentata nel procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni (l'istanza originaria indicava anzi un domicilio preciso). Pertanto il Tribunale aveva correttamente rilevato l'assenza della sottoscrizione personale o di procura speciale e il difensore non poteva surrogare tale adempimento. La Corte richiamando il precedente di Sezioni Unite (Mammoliti) ha osservato che, se l'eccezione di impossibilità a sottoscrivere esiste, deve risultare esplicitata e documentata; il giudice non ha obbligo di indagine. Essendo il ricorrente minorenne al tempo del giudizio di cognizione, si applica l'art. 29 d.lgs. n. 272/1989: non sono liquidate spese di grado né inflitta sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la presentazione delle istanze per misure alternative e prevede l'onere, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio e la forma della sottoscrizione; la Corte ha ritenuto necessario il rispetto formale salvo che sia documentata un'oggettiva impossibilità (es. latitanza) già prospettata in primo grado
art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
Riguarda la notificazione dell'ordine di carcerazione e la questione del domicilio/dichiarazione: la mancata valida elezione o dichiarazione può incidere sull'ammissibilità dell'istanza per misure alternative
Sez. U., n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti)
Principio di diritto secondo cui l'onere di produzione della dichiarazione/elezione di domicilio non è assoluto se il condannato è in latitanza; tuttavia l'eccezione di latitanza deve essere prospettata e, se possibile, documentata: non è ammessa la surroga della firma da parte del difensore senza procura speciale
art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989
Norma di tutela per i minorenni che esclude, tra l'altro, l'imposizione delle spese del grado e della sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende quando il ricorrente era minorenne al tempo del giudizio di cognizione
Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014 (S.)
Richiamato come precedente sul regime delle spese e delle sanzioni nei confronti dei minori, confermando l'applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 272/1989
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della dichiarazione/elezione di domicilio prevista per le istanze di misure alternative comporta in linea di principio l'inammissibilità dell'istanza, salvo che sia adeguatamente prospettata e documentata una causa ostativa (es. stato di latitanza).
- Se si invoca che il soggetto non poteva materialmente sottoscrivere l'atto (per latitanza o analoga causa), tale circostanza deve essere esplicitata nell'istanza in primo grado e documentata; sostenerla solo in sede di gravame non è sufficiente.
- La firma del difensore non sostituisce quella del condannato e non può supplire all'assenza di procura speciale: ove richiesta la procura speciale, questa deve risultare dal fascicolo.
- Il giudice non ha l'obbligo di compiere indagini d'ufficio per accertare l'eventuale impossibilità del condannato a sottoscrivere; l'onere probatorio resta a carico di chi allega l'eccezione.
- Nel caso di ricorrente minorenne al tempo del giudizio di cognizione si applicano le tutele speciali (art. 29 d.lgs. n. 272/1989): non devono essere imposte spese di grado né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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