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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24793/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ha dedotto due motivi principali: (1) sopravvenuti elementi di novità - buon comportamento processuale, "resipiscenza" interiore, e definizione del primo grado con pena di 3 anni e 4 mesi in rito abbreviato (pena ritenuta relativamente contenuta rispetto alla richiesta del PM e non accompagnata da misura di sicurezza) - che insieme a fattori preesistenti (giovanissima età, un solo precedente, assenza di pendenze) ridurrebbero la pericolosità sociale e renderebbero incompatibile la custodia cautelare; (2) violazione del principio di adeguatezza e residualità della custodia carceraria, con la deduzione che non sussistono esigenze cautelari concorrenti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a) e b) c.p.p., e che il mero titolo di reato non può sorreggere la carcerazione cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il Tribunale di Lecce si è adeguatamente confrontato con gli elementi nuovi presentati dalla difesa e ha motivato in modo logico e sufficiente perché tali elementi non escludevano la persistenza del pericolo di reiterazione, valorizzando la gravità delle modalità di commissione dei reati, lo specifico precedente e l'atteggiamento non collaborativo dell'imputato; la pena inflitta in rito abbreviato non è idonea di per sé ad escludere le esigenze cautelari; (2) è sufficiente la presenza, nel grado richiesto, anche di una sola esigenza cautelare per giustificare la misura custodiale, senza dover dimostrare la concorrenza di più esigenze. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    attribuisce al Tribunale la funzione di riesame in sede di appello cautelare; il provvedimento impugnato è stato inquadrato nell'esercizio di tale competenza

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'esposizione del ricorso in cassazione ai termini previsti; il ricorso è stato articolato nei limiti richiesti

  • art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    richiamato dall istante nel ricorso

    riguarda le esigenze cautelari (incolumità dei terzi, conservazione delle prove ecc.); il ricorrente sosteneva che tali esigenze non sussistessero, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la sussistenza anche di una sola esigenza nel grado richiesto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    consente la trattazione in forma scritta dei procedimenti; il ricorso è stato trattato secondo tale modalità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata alla parte soccombente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    riguarda adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013; Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009; Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015 e altre)

    principi richiamati: la motivazione dell'appello cautelare deve valutare gli elementi sopravvenuti e il decorso del tempo senza automatismi; la persistenza di esigenze cautelari può essere valutata tenendo conto di fatti nuovi; la sussistenza anche di una sola esigenza cautelare, se adeguatamente provata, può giustificare la misura

Massime di principio

  • La semplice definizione del processo con una pena, anche se attenuata (es. rito abbreviato), non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione né giustifica automaticamente la revoca della custodia cautelare: il giudice valuta la rilevanza della pena rispetto alle esigenze cautelari
  • Elementi sopravvenuti (buon comportamento, resipiscenza, tempo trascorso) devono essere specificamente considerati e motivati; occorre dimostrare che incidono concretamente sul grado di pericolosità sociale
  • La valutazione della persistenza delle esigenze cautelari è discrizionaria ma deve essere razionale e collegata agli argomenti difensivi: il giudice deve dare conto delle ragioni per le quali le novità non mutano la prognosi
  • Non è necessario provare la sussistenza contemporanea di tutte le esigenze cautelari: la presenza, nel grado necessario, anche di una sola esigenza (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) può giustificare la custodia
  • Il principio di adeguatezza e di residualità della custodia cautelare richiede che la difesa proponga misure alternative concrete e adeguate; una mera eccezione formale sul titolo di reato è insufficiente
  • Comportamenti processuali non collaborativi e la gravità delle modalità del reato costituiscono elementi pregnanti per valutare la pericolosità sociale e possono sorreggere il mantenimento della misura custodiaile

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