Sentenza n. 5708/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento DASPO notificato in data 29/03/2023 a carico del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione del ricorrente, rilevando che non residuava più alcun interesse alla decisione dopo la scadenza del DASPO. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Napoli, notificato il 29 marzo 2023, con divieto triennale di accesso a impianti sportivi e a luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il DASPO che gli vietava per tre anni l’accesso a impianti sportivi sul territorio nazionale e all’estero in occasione di manifestazioni calcistiche, nonché a luoghi di transito e sosta dei tifosi; per gli incontri a Pianura il divieto si estendeva, per un raggio di 300 metri dallo stadio Simpatia, da due ore prima a due ore dopo la manifestazione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. All’udienza dell’8 ottobre 2026, essendo ormai decorso il periodo triennale di efficacia, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e chiesto l’improcedibilità.
Norme richiamate
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
La disposizione è menzionata in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto, ma il testo non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate nella presente sentenza.
In presenza dei presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, la Segreteria deve oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificarla.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate nella presente sentenza.
La disposizione è richiamata insieme alla disciplina nazionale quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché è decorso il periodo di efficacia del provvedimento impugnato, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non residua un interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →