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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29774/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Ha dedotto tre motivi: il primo, relativo alla prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse maturato; il secondo, relativo alla mancata esclusione della recidiva; il terzo, relativo a un vizio di motivazione per asserita omessa verifica dei riscontri esterni alle dichiarazioni degli operanti e per non avere considerato le dichiarazioni dei testimoni della difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione, osservando che il delitto di evasione era stato commesso il 27 agosto 2014 e che il termine massimo di prescrizione, considerato l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata specifica ex artt. 157 e 161 c.p., scadeva il 27 agosto 2024, quindi dopo la sentenza d'appello del 25 giugno 2024. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva perché sollevato per la prima volta in cassazione. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sulla motivazione, rilevando che la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione e che il ricorrente non si confrontava con essa. È stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione del reato

  • art. 161 c.p.

    richiamato per l'aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva reiterata specifica

  • art. 157 c.p. e art. 161 c.p.

    utilizzati congiuntamente per ritenere che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza d'appello

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, il termine va computato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto dalla recidiva, quando essa sia stata legittimamente applicata nel giudizio di merito.
  • Una doglianza sulla recidiva è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, non essendo consentito introdurre questioni nuove non devolute ai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni decisive della Corte territoriale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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