Cassazione Penale, Sentenza n. 24090/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 614 c.p., sostenendo che il cortile in cui si sarebbe introdotto clandestinamente non fosse pertinenza dell'abitazione. Contestava infatti che la proprietaria Rivano Rosa non vi risiedesse e che il nipote Mameli Salvatore disponesse del doppione delle chiavi solo per questioni tecniche (gestione contatore), mettendo così in dubbio la qualificazione del luogo come privata dimora e la legittimazione a proporre querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente una critica valutativa alle prove (quesito probatorio) e non un vero e proprio motivo di diritto, ciò che rende il ricorso inammissibile. Ha confermato che, secondo le risultanze di merito, l'imputato si introdusse in un cortile recintato e chiuso a chiave, pertinenza di un'abitazione di proprietà di Rivano Rosa e nella disponibilità del nipote Mameli (che aveva un doppione delle chiavi). Ha ricordato la giurisprudenza secondo cui non è necessaria la residenza continuativa del titolare per qualificare un luogo come privata dimora. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La tutela della privata dimora comprende anche le sue pertinenze (come il cortile); l'introduzione clandestina in tali pertinenze configura il reato previsto dall'art. 614 c.p.
Cass. Sez. 1, n. 864 del 05/12/1995, Brigida
Sez. 1, n. 864 del 05/12/1995, dep. 1996, Brigida, Rv. 203684
Riconosce che la pertinenza del cortile rientra nella sfera di tutela della privata dimora e che anche chi abbia la materiale disponibilità dell'immobile è legittimato a proporre querela.
Cass. Sez. 5, n. 5592 del 19/11/2014, Mallamo
Sez. 5, n. 5592 del 19/11/2014, dep. 2015, Mallamo, Rv. 262813
Conferma la legittimazione a proporre querela al soggetto che abbia la materiale disponibilità dell'immobile, oltre che al proprietario.
Cass. Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Sini
Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389
Ribadisce che l'introduzione in un cortile recintato e chiuso a chiave costituisce ingresso in luogo riconducibile alla privata dimora ai fini dell'art. 614 c.p.
Cass. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637
Chiarisce che non è necessaria la permanenza continuativa del titolare nell'immobile: è sufficiente un utilizzo stabilmente ricorrente per attività della vita privata perché l'immobile si qualifichi come privata dimora.
Massime di principio
- Il cortile recintato e chiuso a chiave può essere considerato pertinenza della privata dimora e quindi ricompreso nella tutela dell'art. 614 c.p.
- Non è richiesta la residenza continuativa del proprietario nell'immobile perché questo sia considerato privata dimora; è sufficiente un utilizzo stabile per la vita privata.
- La legittimazione a proporre querela spetta anche al soggetto che abbia la materiale disponibilità dell'immobile (es. chi possiede un doppione delle chiavi e ne fa uso).
- La Corte di Cassazione non è luogo per riesaminare i fatti e le valutazioni di merito; i ricorsi che in realtà impugnano la valutazione delle prove vengono dichiarati inammissibili per devoluzione di questioni probatorie.
- Per impugnare validamente una decisione in sede di legittimità è necessario sollevare questioni di diritto chiare e non trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove.
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