Ordinanza n. 1322/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) Decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012388.11-09-2025 pubblicato in data 11.09.2025 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, decreta “Art. 2) E' pubblicato, con valore di notifica a norma di legge, a tutti gli interessati, sul sito internet di questo Ufficio - https://www.uat.napoli.it/, l'elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado, inseriti nel bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione richiamato in premessa, per cui si è resa necessaria la rettifica o la revoca dell'individuazione”, tra i quali docenti revocati risulta la ricorrente, Sig.ra Caterina Pezzella; 2) Decreto del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Savio-Alfieri” di Napoli 0004759 del 17.09.2025 che, in ottemperanza al Decreto precedente, “determina l'esclusione, con effetto immediato, della sig.ra Pezzella Caterina dalle graduatorie GPS come da MPI prot. 12388 del 11.09.2025, per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto a tempo determinato avvenuto in data 12.09.2025”; nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Ministero dell'Istruzione - USR Campania e della successiva determina dirigenziale dell'Istituto Salvo-Alfieri, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, precisamente ADMM e a permanere nell'incarico assegnatole con contratto a tempo determinato del 12.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di revoca dell'individuazione per un incarico a tempo determinato, esclusione dalla graduatoria GPS per la classe di concorso ADMM e risoluzione del contratto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico della Campania che aveva disposto la rettifica o revoca dell'individuazione dei docenti destinatari di una proposta a tempo determinato, includendola tra i docenti revocati, nonché il successivo decreto dell'istituto scolastico che aveva disposto la sua esclusione dalle graduatorie GPS per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato il 12 settembre 2025. Ha dedotto l'erroneità della valutazione amministrativa circa il possesso dei requisiti e ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere inclusa nella graduatoria e a permanere nell'incarico. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Campania. Gli atti impugnati sono stati adottati dall'Ufficio Scolastico della Campania e producono effetti diretti limitati alla Regione Campania, riguardando la graduatoria provinciale GPS di Napoli per la classe di concorso ADMM. La causa può essere riassunta davanti al TAR Campania ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; anche la definizione delle spese è rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione autrice dell'atto oppure, per gli atti i cui effetti diretti sono territorialmente limitati, al TAR della regione interessata.
La dichiarazione di incompetenza consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente, per la prosecuzione e definizione del giudizio.
La questione di competenza territoriale è rilevata e decisa dal giudice secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda atti adottati da un ufficio scolastico regionale e riferiti a una graduatoria provinciale, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR della regione in cui l'ufficio ha sede e nel cui ambito territoriale gli atti producono direttamente i loro effetti.
- La competenza territoriale deve essere individuata considerando concretamente gli atti censurati e gli effetti diretti da essi prodotti, non la sola amministrazione statale cui l'ufficio periferico appartiene.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce nel merito la controversia: la causa può essere riassunta davanti al TAR competente entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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