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Sentenza

Sentenza n. 12743/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, datato 15 gennaio 2025, di dichiarazione di inidoneità ed esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli, per l’assunzione di 196 Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 gennaio 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento il 25 gennaio 2024; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione allo svolgimento della prova non superata ed alle successive prove non ancora effettuate; con conseguente condanna in forma specifica dell’amministrazione in epigrafe a inserire la ricorrente nel novero dei soggetti ammessi all’espletamento delle prove di selezione.

Giustizia amministrativa202503357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova di efficienza fisica consistente nella corsa piana di 1000 metri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente è stata esclusa perché, durante la prova di corsa, dopo circa 550 metri, ha accusato un dolore fisico e ha interrotto la prestazione. Ha dedotto che l'interruzione fosse stata determinata da un evento improvviso e fortuito, documentato dal soccorso prestato sul posto e dalla diagnosi del pronto soccorso di dolore muscolo-tendineo da interessamento miofasciale, e non da una sua stabile inidoneità fisica. Ha quindi lamentato la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, illogicità, errata valutazione dei presupposti di fatto, travisamento e arbitrarietà. L'amministrazione ha sostenuto che la lex specialis non consentisse in alcun caso la ripetizione della prova e che la candidata non avesse segnalato prima dell'inizio alcuna problematica ostativa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che le modalità di svolgimento delle prove, pubblicate ai sensi dell'art. 12 del bando, prevedevano la possibilità di differire la prova a un'altra data del calendario quando un infortunio verificatosi durante una prova avesse pregiudicato il regolare svolgimento della prova successiva, previa immediata segnalazione alla Commissione e accertamento dell'inabilità. Tale disciplina deve essere interpretata secondo ragionevolezza e proporzionalità, poiché un singolo infortunio, eccezionale e straordinario, dimostra una temporanea inabilità e non una stabile inidoneità fisica. Nel caso concreto, il verbale della Commissione attestava l'arresto durante la corsa per dolori fisici e il pronto soccorso aveva diagnosticato un dolore muscolo-tendineo compatibile con un infortunio insorto durante la prova. L'eventuale ciclo mestruale è stato ritenuto, sulla base delle risultanze disponibili, una possibile concausa e non una condizione patologica preesistente che avrebbe dovuto essere dichiarata prima della prova. Il successivo superamento di tutte le prove dopo la riammissione cautelare ha inoltre confermato che l'episodio non esprimeva una stabile inidoneità. Il decreto di esclusione è stato annullato; l'amministrazione è stata onerata di stabilizzare gli atti adottati in esecuzione della misura cautelare e di rimuovere le riserve apposte sull'inserimento in graduatoria, sull'avvio al corso e sulla nomina. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio in camera di consiglio

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 12 del bando di concorso

    in caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova, che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, il candidato deve avvertire immediatamente la Commissione; ... la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data ricompresa nell’ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi

    La disciplina della procedura consente il differimento della prova in caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento, purché tempestivamente segnalato e accertato.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di deposito della relazione e della documentazione amministrativa.

Massime di principio

  • Le prescrizioni della lex specialis sulle prove di efficienza fisica devono essere interpretate secondo ragionevolezza e proporzionalità e non possono essere applicate in modo da escludere automaticamente il candidato quando il mancato completamento della prova sia dovuto a un infortunio improvviso verificatosi durante la prestazione.
  • Un singolo infortunio eccezionale e straordinario occorso durante una prova di efficienza fisica dimostra, di regola, una temporanea inabilità e non è sufficiente a dimostrare la stabile inidoneità fisica del candidato.
  • Quando il candidato segnala tempestivamente l'infortunio e la documentazione acquisita ne conferma l'effettiva incidenza sulla prova, la Commissione deve valutare la possibilità di differire o ripetere la prova secondo le previsioni della lex specialis, senza applicare automaticamente la regola del mancato superamento.
  • La circostanza che il candidato superi successivamente le prove di efficienza fisica costituisce elemento di conferma del carattere temporaneo dell'infortunio e dell'assenza di una stabile inidoneità, pur non sostituendo la valutazione documentale dell'evento occorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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