Ordinanza n. 1891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. VIII, 17 aprile 2023 n. 2326, che ha respinto il ricorso n. 3413/2018 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Teverola, concernenti gli oneri dovuti in relazione al permesso di costruire 21 marzo 2014 n.12/2011, rilasciato alla Ing. A. Morra Costruzioni s.r.l. per il cambio di destinazione d’uso da alloggio di servizio a residenza di 25 unità immobiliari e per il frazionamento di un’ulteriore unità immobiliare a destinazione produttivo commerciale in due unità distinte, il tutto situato in via Limitone angolo via II dietro Corte: a) della nota 11 maggio 2018 prot. n.3621, di sollecito del pagamento della somma di € 146.911/00; b) dell’intimazione di pagamento 3 aprile 2017 prot. n.2015, per la somma di € 104.936/70; e degli atti connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento e successivo sollecito relativi al contributo di costruzione dovuto per cambio di destinazione d’uso e frazionamento immobiliare
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VIII, che aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento di euro 104.936,70 e il sollecito di euro 146.911,00, comprensivo di interessi, emessi dal Comune in relazione a un permesso di costruire concernente il cambio di destinazione d’uso di 25 unità immobiliari da alloggi di servizio, realizzati nell’ambito di un PIP, a residenze, nonché il frazionamento di un’unità immobiliare produttivo-commerciale in due unità distinte. La società ha sostenuto che gli alloggi avessero già perso, secondo il regolamento comunale, la pertinenzialità rispetto alla destinazione produttiva e che il Comune avesse erroneamente quantificato gli importi dovuti, anche considerando il recupero di un sottotetto inesistente. In appello il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione. Nel precedente giudizio, il Consiglio di Stato aveva disposto un’istruttoria, ordinando al Comune di depositare il fascicolo procedimentale, chiarimenti sulla situazione attuale degli immobili, sulle fasi dell’intervento e sulle specifiche modalità di calcolo degli oneri. Il Comune ha adempiuto solo parzialmente, depositando tre atti già presenti e una nota priva dei chiarimenti richiesti, soprattutto quanto al sottotetto e ai criteri di quantificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha rilevato la parziale e insufficiente ottemperanza del Comune al precedente ordine istruttorio e ha reiterato l’ordine, imponendo all’amministrazione di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata e la relativa documentazione sulla situazione attuale degli immobili, sulle diverse fasi dell’intervento edilizio, sull’eventuale recupero del sottotetto e sulle specifiche modalità di calcolo degli importi richiesti. Il Collegio ha avvertito che, in caso di ulteriore inottemperanza, potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. All’esito dell’istruttoria, la Segreteria dovrà sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulle censure relative all’an e al quantum del contributo di costruzione.
Norme richiamate
potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune stesso
La mancata o incompleta esecuzione dell’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini probatori, consentendogli di desumere argomenti di prova dalla condotta della parte inadempiente.
Massime di principio
- Quando la documentazione amministrativa non consente di ricostruire adeguatamente i presupposti e i criteri di quantificazione di una pretesa patrimoniale dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione del fascicolo procedimentale e di una relazione dettagliata sui fatti e sui criteri di calcolo rilevanti.
- La produzione meramente parziale di atti già presenti in giudizio e priva dei chiarimenti specificamente richiesti non integra un adeguato adempimento dell’ordine istruttorio e legittima la reiterazione dell’incombente.
- L’ulteriore inosservanza di un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., traendo argomenti di prova dalla condotta dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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