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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05555/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre a sanzioni, interessi e rivalutazione, nei confronti di un assicurato. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari e sostenendo, in via principale, la competenza del Tribunale di Roma, luogo di residenza dell'ente creditore, o in subordine del Tribunale di Trento, dove egli aveva trasferito la propria residenza dal 6.9.2019. Il Tribunale accoglieva l'eccezione e declinava la competenza in favore del Tribunale di Roma. Con regolamento di competenza l'ente ricorrente censurava l'erronea applicazione degli artt. 442 e 444 c.p.c., sostenendo che il riferimento alla residenza dell'attore, per le controversie previdenziali, dovesse intendersi come residenza dell'assicurato e che quindi la competenza spettasse a Bari, dove l'assicurato risiedeva al momento rilevante. L'assicurato resisteva; il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del regolamento nei limiti di ragione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la decisione del Tribunale di Bari limitatamente alla questione di competenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Trento, davanti al quale ha rimesso le parti, anche per la regolazione delle spese. Ha inoltre fissato il termine di 60 giorni per la riassunzione. La decisione si fonda sul principio secondo cui, nelle controversie previdenziali, il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 444, comma 1, c.p.c. va riferito alla residenza del beneficiario/assicurato, indipendentemente dalla veste processuale di attore o convenuto, mentre il criterio speciale del comma 3 vale solo per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro ed è insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.c.

    Norma richiamata come disciplina generale delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, rilevante per individuare l'ambito applicativo del foro speciale.

  • art. 444 c.p.c.

    Il comma 1 stabilisce la competenza del tribunale del luogo di residenza dell'attore, inteso però come residenza dell'assicurato/beneficiario; il comma 3, relativo agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, introduce un criterio speciale non estensibile oltre i casi previsti.

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86

    Richiamato quale intervento modificativo dell'art. 444 c.p.c., che ha inciso sulla formulazione della regola di competenza territoriale nelle controversie previdenziali.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la competenza territoriale va determinata avendo riguardo alla residenza dell'assicurato o beneficiario, e non alla mera posizione processuale di attore o convenuto assunta in giudizio.
  • Il termine "attore" contenuto nell'art. 444 c.p.c. deve essere interpretato in senso sostanziale, come riferito al titolare della prestazione previdenziale o assistenziale, in coerenza con la ratio di favor lavoratoris e di prossimità della controversia al luogo di residenza del destinatario della tutela.
  • Il criterio speciale del foro della sede dell'ente creditore previsto per le controversie sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro costituisce eccezione al foro generale del domicilio/residenza dell'assicurato e non può essere applicato analogicamente ad ipotesi diverse.
  • Quando il lavoratore o assicurato abbia trasferito la residenza prima del giudizio, la competenza territoriale va verificata con riferimento alla residenza effettiva risultante e allegata, se rilevante ai fini del foro speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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