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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32628/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per una pluralità di fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, relativi all'indebita condotta su un numero elevato di biglietti della lotteria. Nel ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la conseguente mancata rideterminazione della pena; 3) contraddittorietà della motivazione sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e meramente assertivo, il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva valorizzato correttamente gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e la gravità concreta del fatto, e il terzo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla gravità dell'offesa.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base dell'unificazione dei fatti sotto il vincolo della continuazione

  • art. 615-ter c.p.

    norma incriminatrice per accesso abusivo a sistema informatico, contestata e confermata in appello

  • art. 515 c.p.

    reato contro la fede pubblica contestato e confermato in appello

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice motivi congruamente sulla mancanza di elementi favorevoli e sulla gravità del fatto

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena utilizzato per valorizzare elementi ritenuti preponderanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in enunciazioni assertive o nella mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata se la decisione di merito dà conto in modo logico e congruo degli elementi negativi e della concreta gravità del fatto, valorizzando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere accolta in cassazione quando mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio e dell'offensività, già motivatamente apprezzati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia evidente e imputabile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccesso abusivoUso di atto falsoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati informaticiReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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