Cassazione Penale, Sentenza n. 40322/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Nonostante l'estinzione del reato, è stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione originaria di truffa (art. 641 c.p.) con condanna confermata in appello. In pendenza del ricorso per cassazione il querelante ha presentato remissione di querela, accettata; la remissione estingue il reato perseguibile a querela di parte e rende la sentenza impugnata annullabile per estinzione del reato.
Norme richiamate
La fattispecie è stata qualificata come truffa ai sensi di tale norma, che però è azionabile a querela di parte nel caso concreto (da cui la rilevanza della remissione di querela)
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito dell'estinzione del reato per remissione di querela
Massime di principio
- La remissione di querela, se accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione; la sentenza di condanna impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'accoglimento della remissione di querela richiede che la querela sia effettivamente proposta dall'offeso e che la remissione sia valida e acquisita in atti; la sua efficacia estintiva produce l'annullamento della sentenza penale con pronuncia di estinzione del reato.
- L'estinzione del reato non impedisce alla Corte di pronunciare sulle spese processuali: anche quando il reato è estinto per remissione di querela il giudice di legittimità può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali relative al grado di giudizio.
- La remissione di querela riguarda l'azione penale per i reati procedibili a querela; non incide automaticamente su eventuali responsabilità civili o su altri effetti amministrativi o disciplinari, che vanno valutati separatamente.
- Se la remissione interviene tardivamente o non è accettata, l'estinzione non si verifica; pertanto è essenziale verificare tempi, soggetto che remette e accettazione formale nel processo.
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