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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45489/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di nuova applicazione dell'indulto per Luis Tanieli. L'indulto era stato originariamente concesso (ordinanze Corte d'appello di Genova 30/11/2006 e di Bologna 18/05/2018) e successivamente revocato con ordinanza del 10/07/2020, su richiesta del pubblico ministero, motivata dalla presunta tardività dell'iniziativa di revoca. Il ricorrente ha dedotto che la revoca è illegittima perché il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la concessione dell'indulto entro quindici giorni dall'acquisto di irrevocabilità della sentenza di condanna (irrevocabile dal 7/11/2019), quindi entro il 23/11/2019, rendendo tardiva la successiva richiesta di revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi del ricorrente: la richiesta di revoca dell'indulto nel procedimento di esecuzione non è soggetta a termini perentori di proposizione come le impugnazioni, perché l'iniziativa esecutiva non equivale a domanda di impugnazione. Il pubblico ministero ha quindi legittimamente richiesto al giudice dell'esecuzione la revoca una volta intervenuta la causa che la legittimava. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 666 c.p.p. può essere oggetto di doglianze che, secondo il giudice dell'esecuzione, avrebbero dovuto essere dedotte con ricorso per cassazione; tuttavia la Corte ha precisato che l'iniziativa nel procedimento di esecuzione per la revoca dell'indulto non si confonde con un'impugnazione soggetta a termini perentori

Massime di principio

  • La richiesta di revoca di benefici (es. indulto) nel procedimento di esecuzione non è soggetta ai termini perentori tipici delle impugnazioni: l'iniziativa esecutiva non equivale ad impugnazione.
  • Il pubblico ministero può proporre la revoca quando si verifica la causa che la legittima; la tardività intesa come decadenza dell'azione di impugnazione non è automaticamente applicabile all'iniziativa esecutiva.
  • Un atto del giudice dell'esecuzione adottato ai sensi dell'art. 666 c.p.p. può comunque essere impugnato con i rimedi ordinari, ma non si deve confondere la natura dell'iniziativa esecutiva con la struttura procedurale delle impugnazioni soggette a termini decadenziali.
  • Chi contesta la revoca di un beneficio deve valutare se l'azione che ha determinato la revoca rientri nel perimetro dell'esecuzione (soggetta a specifiche dinamiche procedurali) o in quello dell'impugnazione, e scegliere il rimedio processuale appropriato.
  • In casi analoghi, è prudente documentare tempestivamente la natura e il momento dell'evento che legittima la revoca e valutare ricorsi non basati sulla presunta tardività della richiesta di revoca, salvo che non ricorrano specifiche norme che stabiliscano termini perentori applicabili.

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