Sentenza del 19/11/2015 n. 5035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PRESUPPOSTI PER IL RADDOPPIO DEL TERMINE D'ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA - IPOTESI DI REATO - Requisiti per la denunzia di reato - Prognosi postuma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA in presenza di una presunta ipotesi di reato. Il raddoppio non può fondarsi su una valutazione discrezionale o soggettiva dell'Amministrazione finanziaria, ma richiede che, al momento dell'accertamento, fossero obiettivamente riscontrabili gli elementi che imponevano a un pubblico ufficiale di presentare denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. L'obbligo di denuncia sussiste quando gli elementi del reato siano individuabili con sufficiente certezza e non sulla base di un mero sospetto.
La decisione
Il giudice tributario deve verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia penale attraverso una valutazione ora per allora, cioè una prognosi postuma riferita alla situazione esistente al momento in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare la denuncia. Il raddoppio dei termini è quindi legittimo solo se, in quel momento, erano concretamente presenti elementi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia; in caso contrario, il raddoppio non può essere applicato. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, ma enuncia il principio secondo cui il giudice deve controllare effettivamente tali presupposti.
Norme richiamate
Art. 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia nasce quando il pubblico ufficiale dispone di elementi obiettivi e sufficientemente determinati che consentano di individuare con sicurezza un possibile reato; non è sufficiente un sospetto generico o una valutazione meramente discrezionale.
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA
Il raddoppio dei termini opera soltanto quando, al momento dell'accertamento, sussistano concretamente i presupposti per l'obbligo di denuncia penale. Il giudice tributario deve verificarli con una prognosi postuma, ricostruendo la situazione esistente allora.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico e non può essere giustificato dalla sola indicazione, nell'atto impositivo, di una possibile violazione penale.
- L'Amministrazione deve dimostrare elementi obiettivi e specifici che, al momento dell'accertamento, rendevano configurabile un reato e imponevano la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
- Il giudice deve valutare la legittimità del raddoppio con riferimento alle informazioni disponibili al momento rilevante, senza basarsi esclusivamente su sviluppi successivi dell'indagine o del processo penale.
- In assenza di elementi sufficienti per individuare con concretezza il reato, il termine ordinario di accertamento deve ritenersi applicabile e l'accertamento tardivo può essere illegittimo.
- La valutazione richiesta è di natura oggettiva e controllabile giudizialmente: non è sufficiente la mera convinzione soggettiva dell'Ufficio tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 235 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 1977 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 4985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 4989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 19 nov 2015Sentenza del 19/11/2015 n. 5006 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →