Sentenza del 19/11/2015 n. 235 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - nota della procura regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna di invito al recupero amministrativo indirizzata al presidente del Consiglio regionale - ricorso della Regione- legittimità in ordine alla spettanza del potere allo Stato - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha promosso due conflitti di attribuzione contestando una nota di trasmissione della sezione regionale di controllo alla Procura contabile, gli atti di contestazione e invito a dedurre, una nota con cui il Procuratore regionale invitava il Presidente del Consiglio regionale a recuperare somme ritenute irregolari e tredici successivi atti di citazione. La Regione sosteneva che tali iniziative fossero basate su un controllo sui rendiconti del 2012 già annullato dalla Corte costituzionale, che comportassero un illegittimo sindacato sul merito delle spese dei gruppi consiliari e che violassero l'autonomia del Consiglio regionale e l'insindacabilità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibili le censure contro gli atti di contestazione e invito a dedurre, perché privi di autonoma lesività, e la censura generica relativa al presunto sindacato di merito contenuto negli atti di citazione. Nel merito, ha stabilito che non spettava allo Stato inviare alla Procura la nota di trasmissione della deliberazione di controllo, poiché quest'ultima era stata annullata ex tunc e la nota era funzionalmente inseparabile da essa; la nota è stata quindi annullata. Ha inoltre annullato la nota con cui il Procuratore regionale aveva invitato il Presidente del Consiglio regionale a procedere al recupero amministrativo di somme, ritenendo tale richiesta estranea ai poteri della Procura, soprattutto in assenza di una pronuncia giudiziale che avesse accertato l'irregolarità. Per contro, ha ritenuto legittimi i tredici atti di citazione, fondati su documentazione acquisita autonomamente e secondo la procedura prevista dalla legge, escludendo anche che l'approvazione dei rendiconti coprisse con l'insindacabilità la gestione materiale delle risorse.
Norme richiamate
Art. 122, quarto comma, Costituzione
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
La guarentigia tutela l'autonomia politica del Consiglio regionale, ma non copre la gestione materiale delle risorse finanziarie né esclude la responsabilità amministrativa e contabile per spese eventualmente illecite.
Art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali per il 2012 non poteva essere esercitato prima dell'entrata in vigore delle linee guida e dei criteri previsti dalla disciplina, con conseguente annullamento del controllo svolto anticipatamente.
Art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19
La Procura contabile può acquisire documentazione secondo la procedura prevista dalla legge e utilizzare autonomamente tale materiale nell'istruttoria per l'accertamento della responsabilità erariale.
Art. 74 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
La Procura della Corte dei conti può chiedere atti e documenti già in possesso delle amministrazioni, ma non può imporre loro lo svolgimento di ulteriori attività di acquisizione o di recupero nei confronti di terzi.
Art. 39, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87
Il conflitto di attribuzione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo; il termine decorre dalla conoscenza effettiva quando non sia provata una conoscenza precedente.
Massime di principio
- Il raccordo tra attività di controllo e funzione requirente della Corte dei conti è in astratto ammissibile, ma il controllo deve essere legalmente previsto e svolto nel rispetto delle garanzie procedurali.
- Se l'atto di controllo presupposto viene annullato ex tunc per carenza di potere o di base normativa, sono vulnerabili gli atti strettamente e indissolubilmente collegati a quel controllo.
- L'annullamento del controllo non impedisce automaticamente un'indagine contabile autonoma, quando la Procura disponga di altre fonti informative e acquisisca legittimamente la documentazione.
- Gli inviti a dedurre hanno normalmente natura istruttoria e, non essendo necessariamente seguiti dall'azione di responsabilità, possono essere privi di autonoma lesività ai fini del conflitto di attribuzione.
- La Corte dei conti può verificare l'inerenza delle spese alle finalità istituzionali e l'eventuale danno erariale, ma non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di mera opportunità o convenienza politica.
- L'approvazione dei rendiconti da parte di organi consiliari non crea un'immunità per le spese già sostenute: la gestione concreta delle risorse resta sottoposta alla responsabilità contabile.
- La Procura contabile può chiedere documenti e promuovere l'azione di responsabilità, ma non può ordinare o pretendere dall'amministrazione un recupero amministrativo in danno di terzi senza un previo accertamento giudiziale dell'irregolarità.
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