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Sentenza

Sentenza del 19/11/2015 n. 4989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - ELUSIONE - Divieto di operazioni volte al mero risparmio fiscale - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'elusione fiscale e il divieto di porre in essere operazioni economiche aventi quale finalità predominante e assorbente il mero risparmio d'imposta. Il principio affermato è che un'operazione può essere qualificata come abusiva solo quando non trovi una spiegazione economica diversa dal vantaggio fiscale. Spetta inoltre all'Amministrazione finanziaria provare non solo l'esistenza del disegno elusivo, ma anche le concrete modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali ordinari, ritenuti irragionevoli secondo la normale logica di mercato.

La decisione

Il principio è favorevole al contribuente: l'accertamento fondato sull'elusione non può reggersi su una mera presunzione di risparmio fiscale. L'Amministrazione deve dimostrare in modo specifico sia il carattere predominante del vantaggio fiscale sia l'assenza di valide ragioni economiche e la costruzione artificiosa dell'operazione. Se l'operazione è spiegabile anche mediante ragioni economiche effettive e non meramente marginali, il divieto antielusivo non opera.

Norme richiamate

  • Principio generale del divieto di abuso del diritto/elusione fiscale

    L'operazione economica che abbia quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva.

    Un'operazione è abusiva quando il vantaggio fiscale rappresenta la sua finalità principale e l'operazione non è adeguatamente giustificata da ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.

  • Regola sull'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria

    L'onere della prova del disegno elusivo incombe sull'Amministrazione finanziaria.

    L'Amministrazione deve provare concretamente il disegno elusivo, l'assenza di sostanza economica o di valide ragioni extrafiscali e le modalità con cui sono stati manipolati o alterati gli schemi negoziali ordinari.

  • Cassazione, sentenza n. 4603/2014

    Conf. Cass. n. 4603/2014.

    Il richiamo conferma il principio secondo cui non è sufficiente rilevare un risparmio fiscale: occorre dimostrare l'artificiosità dell'operazione e la sua incompatibilità con una normale logica di mercato.

Massime di principio

  • Il conseguimento di un risparmio fiscale non rende automaticamente abusiva un'operazione.
  • L'abuso sussiste quando il vantaggio fiscale è lo scopo predominante e l'operazione appare priva di una reale giustificazione economica.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando ragioni economiche effettive, anche se l'operazione produce contemporaneamente un beneficio fiscale.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova specifica e dettagliata dell'elusione; non bastano affermazioni generiche o il solo confronto tra imposte dovute e imposte effettivamente pagate.
  • La valutazione deve considerare la sostanza complessiva dell'operazione, la sua coerenza con la logica di mercato e l'eventuale alterazione artificiosa di schemi negoziali ordinari.

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