Sentenza del 19/11/2015 n. 4985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Raddoppio dei termini - Iscrizione nel registro degli indagati da parte dell'Autorità giudiziaria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario quando l’Autorità giudiziaria iscrive motu proprio il contribuente nel registro degli indagati, senza che la notizia di reato sia stata previamente trasmessa dall’Amministrazione finanziaria. La questione è se tale iscrizione sia sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all’ammissibilità del raddoppio dei termini anche quando l’iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata autonomamente dall’Autorità giudiziaria. Pertanto, il raddoppio può operare sia nel caso di trasmissione della notizia di reato da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia nel caso di iscrizione d’ufficio o motu proprio da parte dell’Autorità giudiziaria. Il testo non specifica l’esito concreto del giudizio né l’identità delle parti.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento tributario
Il raddoppio dei termini è applicabile quando, in relazione alla violazione tributaria, sussistono elementi potenzialmente riconducibili a un reato tributario, anche se l’iscrizione del soggetto nel registro degli indagati è avvenuta autonomamente per iniziativa dell’Autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non dipende necessariamente da una preventiva trasmissione della notizia di reato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- L’iscrizione del contribuente nel registro degli indagati da parte dell’Autorità giudiziaria può essere sufficiente, se collegata ai fatti oggetto dell’accertamento tributario, a legittimare il raddoppio dei termini.
- In situazioni analoghe occorre verificare l’effettiva rilevanza penale dei fatti, il collegamento tra procedimento penale e accertamento fiscale e la tempestività dell’iscrizione o della notizia di reato secondo la disciplina applicabile.
- Il solo richiamo astratto a una possibile violazione penale non è necessariamente sufficiente: devono emergere elementi concreti che rendano applicabile il meccanismo del raddoppio.
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