Sentenza del 19/11/2015 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Instaurazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Omessa partecipazione del contribuente - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico - Induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento tributario standardizzato fondato su parametri o studi di settore. Tali strumenti, essendo elaborazioni statistiche della normale redditività, non determinano automaticamente la pretesa fiscale sulla base del solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato. L'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente prima di emettere l'accertamento, consentendogli di spiegare le peculiarità della propria attività e di dimostrare eventuali condizioni che rendano inapplicabili gli standard.
La decisione
Il principio affermato è che l'accertamento fondato esclusivamente sull'applicazione di parametri o studi di settore, senza il preventivo contraddittorio con il contribuente, è nullo. La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non derivano automaticamente dallo scostamento dagli standard, ma devono formarsi anche attraverso il confronto con il contribuente. Quest'ultimo può provare senza limitazioni di mezzi e contenuto le circostanze che giustificano l'esclusione dagli standard o spiegano la specifica situazione economica del periodo esaminato. Il testo non indica le parti nominativamente né un esito processuale concreto oltre al principio di nullità dell'accertamento in caso di omesso contraddittorio.
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri non costituiscono, da soli, una prova automatica dell'evasione: sono strumenti presuntivi che richiedono una valutazione concreta della situazione del contribuente.
- Prima di emettere un accertamento basato su tali standard, l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente; l'omissione può comportare la nullità dell'atto.
- Il contribuente deve utilizzare il contraddittorio per documentare anomalie, eventi straordinari, caratteristiche dell'attività o altre circostanze incompatibili con il reddito standardizzato.
- La prova del contribuente non è soggetta a mezzi predeterminati e può riguardare sia l'inapplicabilità degli standard sia le ragioni dello scostamento nel caso concreto.
- Anche dopo il contraddittorio, l'ente impositore deve motivare adeguatamente perché ritiene applicabili gli standard e perché le spiegazioni del contribuente non siano sufficienti.
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