Cassazione Penale, Ordinanza n. 16560/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva parzialmente riformato quella di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena, ma confermando la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva un unico motivo relativo alla pretesa sussistenza di un precedente giudicato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era genericamente formulato, privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione impugnata, e in ogni caso meramente reiterativo della questione già proposta in appello e già ritenuta infondata con motivazione congrua e completa, senza un effettivo confronto con essa.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di questioni già disattese, senza puntuale critica, rende il ricorso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una doglianza generica, priva di specifica articolazione in diritto e di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente riproporre in cassazione una questione già dedotta in appello, se non si indicano puntualmente gli errori logici o giuridici della risposta fornita dal giudice di merito.
- La mera reiterazione di un motivo di gravame già esaminato e motivatamente respinto integra difetto di specificità del ricorso e conduce alla sua inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, oltre alle spese processuali, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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