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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29686/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un motivo unico contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo sostanzialmente l'erroneità della motivazione sulla configurabilità del reato contestato. La censura mirava a sostenere che la condotta tenuta nei confronti dei Carabinieri, durante il tentativo di fuga per sottrarsi al controllo, integrasse una mera resistenza passiva e non una condotta violenta penalmente rilevante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e infondato, osservando che la decisione di merito aveva già ricostruito in modo puntuale e dettagliato i fatti e aveva congruamente valorizzato le modalità violente della condotta, sufficienti a escludere la tesi difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico era generico rispetto alla ricostruzione fattuale e manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato e sulla natura violenta della condotta posta in essere nel tentativo di fuga dai Carabinieri. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la conseguenza accessoria dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione di merito senza confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
  • La censura sulla qualificazione giuridica della condotta è infondata quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo e specifico sulle concrete modalità esecutive del fatto, evidenziando elementi incompatibili con la prospettata tesi difensiva.
  • Nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, la presenza di modalità violente della condotta può escludere la qualificazione come mera resistenza passiva, se adeguatamente accertata e motivata dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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