Sentenza del 31/03/2015 n. 6528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2001, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non deducibili o non inerenti, anche perché documentati da fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, negando la deducibilità di € 152.595,00 per acquisti di autoveicoli e di € 87.027,00 per vendite, poiché la società, a fronte degli elementi di sospetto dell’Ufficio, aveva prodotto soltanto le fatture. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: vizio di motivazione per il mancato esame di documenti ulteriori rispetto alle fatture; contraddittorietà tra l’affermazione dell’inesistenza delle operazioni e il richiamo alla non inerenza; violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver dichiarato i costi indeducibili per una ragione diversa da quella indicata nell’accertamento; violazione delle norme nazionali e UE sulla detrazione IVA; e omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi riferiti alle operazioni contestate come inesistenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo: la CTR aveva omesso di esaminare e decidere la domanda, già proposta in primo grado e ribadita in appello, relativa alla deducibilità dei costi riferiti alle operazioni ritenute inesistenti. Tale omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare le questioni omesse, valutare il diritto sopravvenuto e il principio sulla deducibilità dei costi connessi a frodi carosello, fornire adeguata motivazione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi riconosciuta definitivamente la deducibilità dei costi né definita la controversia tributaria.
Norme richiamate
La CTR, in vero, come dedotto dalla contribuente e come desumesi dagli atti in esame, non ha esaminato e deciso le doglianze formulate dalla società in relazione alla chiesta deducibilità dei costi riferiti alle operazioni presunte inesistenti e di che trattasi, pur essendo state le stesse dedotte con il ricorso di primo grado, conclusosi con esito favorevole per la società, nonchè, a seguito dell'appello dell'Agenzia, espressamente ribadite in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado.
Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il mancato esame di una domanda o eccezione specifica, rilevante per la decisione e ritualmente mantenuta nei gradi di giudizio. Il vizio va fatto valere in Cassazione come error in procedendo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, il quale va fatto valere, come nel caso avvenuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
L’omessa pronuncia su una questione rilevante integra un vizio processuale denunciabile in Cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1 (convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44), opera quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, ai sensi del medesimo art. 8, comma 3; ne consegue che ai soggetti già coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile la deducibilità dei costi poichè i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti.
La disciplina sopravvenuta si applica retroattivamente in senso favorevole. Per i costi relativi a beni acquistati nell’ambito di frodi carosello, la deducibilità non può essere negata per il solo coinvolgimento nella frode se i beni non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato, ma destinati alla commercializzazione o alla vendita, salva prova contraria. Il giudice del rinvio deve verificare l’applicabilità di tale principio al caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e questioni rilevanti che siano state ritualmente proposte e mantenute nel giudizio; l’omissione può comportare la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Se la Cassazione accoglie un motivo per omessa pronuncia e dichiara gli altri assorbiti, questi non sono stati accolti né rigettati nel merito: spetta al giudice di rinvio esaminarli, se riproposti.
- Quando una decisione è cassata con rinvio, l’accoglimento del ricorso non equivale al riconoscimento definitivo del diritto sostanziale contestato: il giudice di rinvio deve rivalutare la questione e motivare.
- In materia di costi relativi a frodi carosello, la disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte può operare retroattivamente in senso favorevole: occorre verificare se i beni siano stati destinati alla commercializzazione o vendita, anziché utilizzati direttamente per commettere il reato, salva prova contraria.
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