Cassazione Civile, Ordinanza n. 17340/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di definizione agevolata presentata da una società per omessi versamenti IRPEF, IVA e IRAP relativi ad alcune annualità. Dopo il mancato perfezionamento della definizione per asserito omesso pagamento delle rate, fu notificata una cartella di pagamento. La società impugnò la cartella, ottenne accoglimento in primo grado e la decisione fu confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione/falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva rigettato l'appello fondandosi sull'esistenza di un giudicato esterno derivante da altra sentenza tra le stesse parti e sui medesimi fatti, senza però verificare se quella decisione fosse effettivamente passata in giudicato; inoltre, la sentenza richiamata risultava impugnata con revocazione. L'Ufficio ha quindi contestato l'applicazione del giudicato esterno in assenza della prova della definitività della decisione presupposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il giudicato esterno può operare solo se la decisione richiamata è definitivamente passata in giudicato; nel caso concreto la CTR si era limitata ad affermarne sinteticamente l'esistenza senza accertarne la definitività e senza verificare la certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. Inoltre, poiché la contribuente era rimasta contumace in appello, non poteva neppure operare alcun principio di non contestazione sulla definitività della sentenza richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere invocato solo se la decisione precedente è definitiva e passata in giudicato; non basta un richiamo apodittico alla sua esistenza.
La censura è stata formulata anche rispetto alla disciplina del rapporto tra cause e pregiudizialità, ma la decisione ruota sul presupposto della definitività della sentenza invocata come giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la certificazione attestante che la sentenza richiamata non era più soggetta ad impugnazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è utilizzabile solo se la sentenza invocata sia definitivamente passata in giudicato; il giudice deve accertarne la definitività prima di attribuirle efficacia vincolante nel processo successivo.
- L'onere di verificare la prova della formazione del giudicato non può essere eluso con un'affermazione sintetica o meramente assertiva della sussistenza del giudicato esterno.
- La contumacia della controparte in appello impedisce di fondare sull'assenza di contestazione la prova della definitività della decisione richiamata come giudicato.
- Quando la sentenza presupposta risulti ancora impugnata con rimedi straordinari o comunque non risulti attestato il passaggio in giudicato, non può essere applicata l'efficacia vincolante del giudicato esterno.
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