Cassazione Penale, Ordinanza n. 32134/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto l'estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo l'applicabilità della disciplina più favorevole. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, l'affermazione di responsabilità per i delitti di truffa e sostituzione di persona, prospettando una diversa valutazione del compendio probatorio. Con il terzo motivo ha denunciato la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché i fatti risultavano commessi anteriormente e in prossimità del 1 dicembre 2017, durante la vigenza della disciplina dell'art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, perché non evidenziavano una manifesta illogicità della motivazione, perché non configuravano un travisamento della prova nei termini richiesti e perché il motivo sull'attenuante era meramente reiterativo e privo della necessaria specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'estinzione dei reati per prescrizione, ritenendo applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Ha inoltre ritenuto che le censure sulla responsabilità e sulla prova sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la doglianza relativa all'attenuante fosse generica e reiterativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi durante la sua vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; essa non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
La responsabilità per il delitto di truffa era stata censurata mediante doglianze sulla valutazione della prova, ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.
La responsabilità per il delitto di sostituzione di persona era stata censurata mediante doglianze sulla valutazione della prova, ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante è stata dichiarata inammissibile perché reiterativa e priva di specifico confronto con le ragioni ostative indicate dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive modifiche legislative; per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una manifesta illogicità immediatamente percepibile e non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Il travisamento della prova è configurabile quando la motivazione introduca un'informazione probatoria inesistente o ometta la valutazione di una prova decisiva; non ricorre quando il ricorrente proponga soltanto una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che reiteri una questione già esaminata e respinta dal giudice di appello senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione.
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