Cassazione Penale, Ordinanza n. 15993/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nel furto di energia elettrica aggravato. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a una motivazione per relationem senza esplicitare le ragioni del convincimento. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in punto trattamento sanzionatorio, lamentando una determinazione della pena ritenuta non corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e indeterminati i primi due motivi, perché non indicavano specificamente gli elementi a sostegno della censura e non consentivano di individuare i rilievi da scrutinare, in presenza peraltro di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per aspecificità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato compiutamente sul trattamento sanzionatorio e che la pena era stata contenuta nel minimo edittale della pena detentiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mancanza di specificità e indeterminatezza rende il motivo generico e quindi inammissibile.
È richiamato con riferimento ai requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione e alla valutazione di inammissibilità per aspecificità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la motivazione della sentenza impugnata senza indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza è inammissibile per genericità o indeterminatezza.
- La motivazione per relationem non è di per sé censurabile in modo astratto: occorre che il ricorrente individui specificamente quali passaggi della motivazione recepita o richiamata sarebbero illogici, mancanti o giuridicamente errati.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere accompagnate da argomentazioni concrete e specifiche; non sono sufficienti deduzioni generiche, soprattutto quando il giudice di merito abbia già spiegato la misura della pena e questa risulti prossima al minimo edittale.
- L'aspecificità del motivo di ricorso impedisce al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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