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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18070/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e dell'adesione della controparte, nonché dell'accordo transattivo sulla compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Le parti ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli con ricorso per cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, tutte le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai rispettivi difensori, con contestuale accordo sulla compensazione delle spese e con allegato atto di transazione. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 4, c.p.c., rilevando anche l'adesione della controparte mediante sottoscrizione del difensore; non emerge dal testo alcuna questione sostanziale diversa dalla chiusura del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati autorizzati con mandato speciale, non va pronunciata la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è efficace quando è formalizzata con atto sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 390 c.p.c. oppure dal difensore munito di mandato speciale.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia, espressa personalmente o tramite difensore munito di mandato speciale, impedisce la condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Quando la rinuncia al ricorso è rituale e vi è adesione delle altre parti, il giudizio di cassazione si estingue senza decisione sul merito e senza statuizione sulle spese, se le parti hanno anche pattuito la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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