Cassazione Penale, Sentenza n. 13811/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo ha confermato colpevole del reato di furto aggravato (art. 624 e 625 cod. pen.) di una borsetta appartenente a Lazzaro Selene, rubata con destrezza in un esercizio di somministrazione a Garbagnate Milanese il 24/04/2016. I motivi di ricorso deducono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6, sostenendo che la borsa era stata dimenticata dalla persona offesa e non lasciata consapevolmente; (2) la denuncia del 24/04/2016 non equivale alla querela e quindi manca la volontà della persona offesa; lamenta inoltre carenza di motivazione rispetto al punto di appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si limitino a una diversa lettura del compendio probatorio già valutato in due gradi di merito (c.d. "doppia conforme") e che la Corte di cassazione non possa sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e delle prove, salvo vizio di legge o illogicità manifeste che qui non risultano. Ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6, richiamando la giurisprudenza secondo cui è decisivo che il fatto sia commesso sul bagaglio di un viaggiatore (inteso in senso ampio). Ha ritenuto altresì che la persona offesa abbia manifestato tempestivamente la volontà di procedere (dichiarazione resa ai Carabinieri il 27/02/2023) e che la denuncia del 24/04/2016 non precluda la procedibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di furto, ritenuto commesso dal ricorrente e posto a fondamento della condanna
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4 e n. 6
art. 625, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. pen.
Aggravanti contestate: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui al n. 6 (furto commesso sul bagaglio di un viaggiatore), interpretando "viaggiatore" in senso ampio e ritenendo sussistente la fattispecie nonostante la contestazione che la borsa fosse stata 'dimenticata'
Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone (giurisprudenza)
Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone
Principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione non può sindacare in sede di legittimità la valutazione di merito sulle prove se questa è analitica e coerente; la semplice proposta di diversa interpretazione dei fatti non integra vizio di legittimità
Sez. 5, n. 9103 del 16/10/2019 (dep. 06/03/2020) Rv. 278789 (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 9103 del 16/10/2019 (dep. 06/03/2020) Rv. 278789
Giurisprudenza richiamata per la definizione di "bagaglio di un viaggiatore" e per l'applicazione dell'aggravante: il viaggiatore è chiunque si sposti da un luogo a un altro con qualsiasi mezzo, criterio utilizzato per sostenere l'applicabilità dell'aggravante
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: i ricorsi basati solo su una diversa lettura del fatto sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per far valere l'assenza di un'aggravante (es. furto su bagaglio di viaggiatore) è necessario contestare specificamente e dimostrare in modo concreto gli elementi che qualificano il bene come non riconducibile alla fattispecie aggravata; la mera affermazione che l'oggetto sia stato "dimenticato" può non essere sufficiente se il contesto e le risultanze probatorie indicano il contrario.
- La nozione di "viaggiatore" ai fini dell'aggravante sul bagaglio è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza; quindi oggetti considerati come bagaglio nell'ambito del movimento di una persona possono rientrare nell'aggravante anche se lasciati temporaneamente in esercizi pubblici.
- Sulla querela/denuncia: la corte valuta la tempestiva manifestazione della volontà della persona offesa; una denuncia iniziale integrata da una successiva espressione formale della volontà di procedere può essere ritenuta idonea ai fini della procedibilità quando rilevante.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario evidenziare vizi di diritto, contraddizioni logiche o violazioni formali della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione fattuale.
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