Cassazione Penale, Ordinanza n. 31057/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure, ritenendo i motivi generici e non specificamente correlati alla motivazione della decisione di appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado che riteneva l'imputata responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'imputata proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, ma l'ordinanza rileva che entrambi i motivi erano intrinsecamente generici, perché privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel controllo di ammissibilità dell'impugnazione, in relazione alla necessità di motivi specifici e non generici.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico e non contengono una puntuale esposizione delle ragioni di diritto né un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
- L'onere di specificità del ricorso impone che le censure siano correlate in modo congruo ai passaggi argomentativi della sentenza di merito; la mera riproposizione di doglianze apodittiche non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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