Cassazione Penale, Ordinanza n. 05618/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 12 settembre 2024. Dal testo emerge che l'interessato lo aveva redatto e sottoscritto personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito dell'ordinanza impugnata, ma l'ammissibilità dell'impugnazione: il ricorrente sosteneva implicitamente la propria legittimazione a proporre ricorso personale, mentre la Corte ha rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve in ogni caso essere sottoscritto da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma deve rispettare la disciplina di rappresentanza tecnica prevista dalla norma come modificata dalla legge n. 103 del 2017.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti formali, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha inciso sulla disciplina del ricorso per cassazione, escludendo la facoltà dell'imputato/condannato di proporlo personalmente.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato è soggetto a patrocinio tecnico obbligatorio e non può essere validamente proposto personalmente.
- La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione comporta inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono, di regola, le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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