Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05618/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 12 settembre 2024. Dal testo emerge che l'interessato lo aveva redatto e sottoscritto personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito dell'ordinanza impugnata, ma l'ammissibilità dell'impugnazione: il ricorrente sosteneva implicitamente la propria legittimazione a proporre ricorso personale, mentre la Corte ha rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve in ogni caso essere sottoscritto da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571 comma 1 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma deve rispettare la disciplina di rappresentanza tecnica prevista dalla norma come modificata dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile per difetto dei requisiti formali, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha inciso sulla disciplina del ricorso per cassazione, escludendo la facoltà dell'imputato/condannato di proporlo personalmente.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato è soggetto a patrocinio tecnico obbligatorio e non può essere validamente proposto personalmente.
  • La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione comporta inammissibilità originaria dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono, di regola, le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.