Cassazione Civile, Ordinanza n. 38045/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. In quel giudizio la Corte d'appello aveva determinato l'indennità dovuta per l'esproprio e ordinato il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva ritenuto applicabile l'imposta proporzionale del 3%, qualificando il provvedimento come sentenza di condanna e ritenendo inammissibile l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in assenza di appello incidentale. Con l'unico motivo di cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la decisione sulla stima dell'indennità di esproprio integra un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non una condanna, con conseguente applicazione dell'aliquota dell'1% e non del 3%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il motivo perché attinente a una questione di puro diritto, ha risolto il contrasto interpretativo richiamando i precedenti più recenti e, soprattutto, la natura del giudizio di opposizione alla stima: la sentenza che determina definitivamente l'indennità di espropriazione e ordina il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non contiene una condanna esecutiva a carico dell'espropriante, ma un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale con statuizione accessoria di deposito, imposta dal procedimento espropriativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente limitatamente alla richiesta di applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale e la successiva formazione dell'orientamento.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986
Richiamato come base per l'imposta proporzionale sulle sentenze di condanna; la Corte esclude che la sentenza sulla stima dell'indennità rientri in questa ipotesi.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 131/1986
Applicabile agli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la sentenza che determina l'indennità di esproprio e ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti vi rientra.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata.
Consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Evocato per evidenziare che l'ordine di deposito è statuizione accessoria e necessitata, la cui omissione può essere emendata come errore materiale.
artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamati come norme poste a tutela dell'interesse pubblico e di eventuali terzi creditori sull'indennità espropriativa.
Richiamato per escludere, nel caso di sentenze di mero accertamento, l'operatività del principio di alternatività IVA/registro nei termini controversi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la pronuncia del giudice ordinario ha come oggetto centrale la determinazione definitiva dell'ammontare dell'indennità, non la condanna dell'espropriante al pagamento diretto al proprietario.
- L'ordine di deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti è una statuizione accessoria, imposta dal procedimento espropriativo e funzionale alla tutela di terzi e dell'interesse pubblico, non il petitum dell'azione né una condanna esecutiva in favore dell'espropriato.
- Ai fini dell'imposta di registro, la distinzione decisiva è tra sentenze di condanna e sentenze di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: queste ultime scontano l'imposta proporzionale prevista per gli accertamenti, anche se presuppongono logicamente un successivo svincolo o pagamento.
- La natura esecutiva o meno della pronuncia va valutata in base agli effetti giuridici immediati della decisione e non alla mera presenza di un ordine accessorio o alla possibilità, in un momento successivo, di atti esecutivi o di svincolo.
- Quando il giudizio non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito applicando direttamente la corretta disciplina fiscale.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale successivamente composto, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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