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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17090/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 13/09/2016 al 03/10/2016 (21 giorni). La Corte di appello di Napoli aveva riconosciuto il diritto alla riparazione e liquidato complessivamente 3.500,00 euro, applicando il criterio aritmetico dell'indennizzo giornaliero (euro 235,82 x 21 = euro 4.952,22) ma operando una riduzione equitativa motivata dalla ritenuta colpa lieve del ricorrente, ritenuto aver contribuito all'errore del giudice cautelare. In Cassazione si censurava la riduzione per manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale dichiarato che l'annullamento della misura era avvenuto per mancanza di gravità indiziaria sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice della cautela, ed era quindi precluso valutare la condotta dell'indagato come causalmente efficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che quando l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura cautelare avvenga in base ai medesimi elementi disponibili al giudice che adottò la misura, non possa essere valutata la condotta dell'istante, neanche al fine della riduzione dell'indennizzo. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che aveva ridotto l'indennizzo per la ritenuta colpa lieve e ha rideterminato in questa sede l'indennizzo dovuto in euro 4.952,22.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Testo richiamato quale base normativa del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in particolare nella fattispecie di ingiustizia formale.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Fornisce il tetto massimo dell'indennizzo; la Corte lo ha utilizzato insieme ai parametri per il calcolo aritmetico dell'indennizzo giornaliero.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la decisione sottolinea che mancata applicabilità ex art. 273 puo rilevare se l'insussistenza e' esclusa ab origine.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 273 per definire le condizioni di applicazione delle misure cautelari; la sentenza richiama che la valutazione di tali condizioni "ab origine" esclude l'efficienza causale della condotta dell'indagato.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Usato per determinare il termine massimo della custodia cautelare (sei anni, espresso in 2.190 giorni) impiegato nel calcolo aritmetico dell'indennizzo giornaliero.

  • Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio consolidato secondo cui la condizione ostativa relativa al comportamento doloso o colposo dell'indagato non opera quando l'insussistenza 'ab origine' delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata sulla base dei medesimi elementi già disponibili al giudice della cautela.

  • Sez. U. n. 1 del 13/01/1995 (Castellani) e Sez. U. n. 24287 del 09/05/2001 (Caridi)

    Richiamate a supporto del criterio equitativo per la liquidazione dell'indennizzo, che consente al giudice di discostarsi dal valore giornaliero medio per adeguare la somma alla specificità del pregiudizio subito.

Massime di principio

  • Se l'annullamento della misura cautelare per mancata gravità indiziaria si fonda su una diversa valutazione dei medesimi elementi già disponibili al giudice che adottò la misura, la condotta dell'indagato non può essere ritenuta causalmente efficiente e quindi non può giustificare una esclusione o una riduzione dell'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve utilizzare il criterio aritmetico base (tetto massimo ex art.315 comma 2 rapportato ai giorni massimi ex art.303) per calcolare l'indennizzo giornaliero, ma può adeguare equitativamente l'importo in base alla specificità del danno, salvo i casi in cui sussista il divieto di valutare la condotta dell'istante per effetto dell'accertamento 'ab origine'.
  • La presenza di un comportamento colposo o doloso dell'indagato puo' ostare al diritto alla riparazione solo se tale comportamento abbia effettiva efficienza causale nell'adozione della misura; tale efficienza e' negata quando l'errore del giudice e' auto-referenziale rispetto agli stessi elementi istruttori.
  • In cassazione e possibile ottenere l'annullamento parziale dell'atto impugnato e la rideterminazione dell'indennizzo in sede di legittimità quando il vizio riguarda la valutazione della colpa dell'istante che ha inciso sull'entità liquidata.
  • Quando l'annullamento del provvedimento cautelare si fonda su elementi ulteriori o nuovi rispetto a quelli originari, diversamente da quanto accade se la valutazione è solo differente, il comportamento dell'indagato potrebbe invece essere preso in considerazione ai fini della riduzione dell'indennizzo.

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