Sentenza n. 6622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter, n. 19779 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta capitolina di approvazione della nuova scheda al piano di massima occupabilità di Piazza della Quercia, con riconoscimento di una superficie ridotta di occupazione di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione comunale relativa alla nuova scheda del piano di massima occupabilità di Piazza della Quercia. In primo grado aveva dedotto, anche sulla base di un precedente giudicato favorevole relativo al diniego di riesame del piano, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere sotto plurime figure sintomatiche. Le censure riguardavano in particolare il mancato rispetto della distanza di cinque metri dalla chiesa di Santa Maria della Quercia, sottoposta a vincolo monumentale, e l'asserito errore di Roma Capitale nel calcolo delle distanze rilevanti per l'occupazione di suolo pubblico. In appello la società ha sostanzialmente reiterato le censure di primo grado, contestando la correttezza della sentenza del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello perché, nelle more del giudizio, Roma Capitale ha documentato la disapplicazione dei piani di massima occupabilità a decorrere dal 1° gennaio 2026. La società appellante ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sicché il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, all'eccesso di potere, al calcolo delle distanze e al rispetto della distanza dai monumenti. Le spese sono state compensate tra le parti secondo quanto concordato.
Norme richiamate
La violazione era stata dedotta dalla società ricorrente in relazione al procedimento di approvazione della nuova scheda al piano di massima occupabilità, ma il Consiglio di Stato non l'ha esaminata per la sopravvenuta improcedibilità dell'appello.
Massime di principio
- La sopravvenuta disapplicazione dell'atto o dello strumento amministrativo oggetto di impugnazione, quando determina il venir meno dell'interesse concreto alla decisione e viene riconosciuta dall'appellante, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso o dell'appello.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse concordemente riconosciuta dalle parti, il giudice amministrativo non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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