Cassazione Penale, Ordinanza n. 16730/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva un unico motivo contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, ma il contenuto del motivo non è specificamente riportato nel testo; da quanto emerge, il ricorrente si limitava a censurare la motivazione di merito sostenendo, in sostanza, che la decisione d'appello non avesse correttamente accertato gli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo affetto da assoluta genericità, poiché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e privo dell'indicazione delle concrete ragioni di un preteso vizio logico della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 c.p., mentre il ricorso non spiegava in modo specifico perché tale motivazione sarebbe stata viziata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato contestato, rispetto al quale la Corte d'appello aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando il giudice di merito abbia dato una motivazione congrua sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il ricorso che non individui puntualmente errori logici o giuridici della decisione non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →