Ordinanza n. 5950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) n. 985/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 985/2023, nell'ambito del giudizio di appello e della successiva esecuzione del giudicato risarcitorio
Esito
La controversia
Nel procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4147/2025, che aveva disposto l'erogazione alle ricorrenti delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da estromissione dal corso-concorso, il Commissario ad acta ha predisposto i conteggi. Le interessate hanno proposto reclamo contestando, tra l'altro, il calcolo della tredicesima mensilità a fini retributivi e pensionistici, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi e le relative modalità di calcolo. La controversia ha richiesto chiarimenti sull'esatta portata del giudicato e sui parametri da applicare ai nuovi conteggi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ordinato al Commissario ad acta di procedere a nuovi conteggi secondo i parametri indicati. La tredicesima mensilità può essere inclusa nel calcolo dello stipendio tabellare annuale, ma non deve essere computata nella liquidazione del differenziale del trattamento pensionistico, poiché il danno e le somme corrisposte sono stati determinati in via risarcitoria ed equitativa, quale danno da perdita di chance. Gli interessi compensativi devono decorrere dal 13 maggio 2008, data dell'annullata graduatoria e momento dal quale le ricorrenti avrebbero dovuto conseguire la qualifica superiore. La rivalutazione monetaria, in aggiunta agli interessi, deve decorrere dal 17 aprile 2018, data della domanda proposta dinanzi al TAR. Interessi e rivalutazione devono essere calcolati sino alla data dell'effettivo adempimento. Per garantire l'obiettività dei conteggi, il Commissario ad acta deve sottoporli al Ragioniere generale dello Stato, che ne deve attestare la correttezza, eventualmente delegando tale compito. È stato assegnato il termine di novanta giorni e fissata una successiva camera di consiglio per verificare l'esecuzione; il compenso del Commissario sarà liquidato in tale occasione. La Sezione ha inoltre ribadito che, in sede di esecuzione, non è possibile rimettere in discussione quanto già deciso dal giudicato, anche con riguardo a questioni non oggetto di appello.
Norme richiamate
La pronuncia si colloca nell'ambito dell'esecuzione del giudicato e dell'attività sostitutiva del Commissario ad acta, pur senza richiamare espressamente nel testo il contenuto della disposizione.
La Sezione precisa che il dictum da eseguire non fa riferimento a tale legge e che non è possibile introdurre in sede esecutiva un diverso criterio di calcolo.
Massime di principio
- In sede di esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza e il Commissario ad acta devono attenersi al contenuto decisorio già formato, senza rimettere in discussione questioni definitivamente decise o non devolute in appello.
- Quando il danno da perdita di chance è stato liquidato equitativamente, il differenziale pensionistico risarcibile non può essere automaticamente assimilato a una ricostruzione integrale del trattamento retributivo o pensionistico effettivamente spettante; le voci devono essere computate secondo la natura risarcitoria ed equitativa della liquidazione.
- La tredicesima mensilità può essere considerata nella determinazione dello stipendio tabellare annuale, ma non deve essere aggiunta autonomamente al differenziale del trattamento pensionistico quando quest'ultimo costituisce una liquidazione risarcitoria equitativa del danno.
- Gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria possono decorrere da momenti diversi, individuati dal giudicato e dalla natura delle poste risarcitorie; nel caso esaminato, gli interessi decorrono dall'evento lesivo e la rivalutazione dalla proposizione della domanda, entrambe fino all'effettivo adempimento.
- Il Commissario ad acta può essere sottoposto a un controllo tecnico-amministrativo ulteriore, affidato a un organo pubblico qualificato, quando ciò sia funzionale a garantire l'obiettività e la correttezza dei conteggi esecutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →