Cassazione Penale, Sentenza n. 15875/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per peculato (art. 314 c.p.) per l'appropriazione di complessivi €160.998,66, contestando: 1) l'assenza di prova della materialità e dell'elemento soggettivo (dolo) del reato; 2) l'erronea applicazione degli artt. 314 e 43 c.p. nella ricostruzione del dolo; 3) il diniego dell'attenuante per la riparazione del danno (art. 62, n. 6 c.p.); 4) il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di riferimenti puntuali alle risultanze di dibattimento, non consentendo una valutazione deduttiva. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui: le somme sottratte ammontano a €160.998,66; la restituzione parziale e progressiva effettuata dall'imputato su sollecitazione dell'ufficio giudiziario e in alcuni casi durante il dibattimento non integra la 'riparazione' prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.; il valore complessivo e la natura delle appropriazioni escludono la riconoscibilità della circostanza attenuante della speciale tenuità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta consistè nell'appropriazione di somme spettanti a terzi/procedure esecutive da parte del direttore dell'Istituto; la Corte territoriale ha ritenuto provata la materialità delle sottrazioni e la Cassazione non ha ritenuto sufficiente la generica contestazione del ricorrente.
art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo)
Rilevanza del dolo: la Corte d'appello ha ritenuto provato l'elemento soggettivo; la Cassazione ha censurato la genericità delle doglianze sull'assenza di dolo, osservando l'assenza di riferimenti alle specifiche risultanze processuali.
art. 62, n. 6 cod. pen. (attenuante per la riparazione del danno)
Per essere operativa l'attenuante è richiesta la riparazione integrale del danno (compreso il mancato godimento e gli interessi) e in genere antecedente all'apertura del dibattimento; la semplice restituzione su sollecitazione e durante il processo non integra la riparazione ai fini dell'attenuante.
art. 62, n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità)
Non applicabile in presenza di un ingente ammontare complessivo delle somme sottratte; il ricorrente non ha fornito elementi specifici sulle singole sottrazioni tali da far emergere la tenuità.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 6, n. 10250 del 17/03/1989 (Pecoraro, Rv. 181817)
Sez. 6, n. 10250 del 17/03/1989, Pecoraro, Rv. 181817
Conferma il principio secondo cui la mera restituzione della somma indebitamente trattenuta, se non integrata dagli interessi e non effettuata nei termini richiesti, non configura la riparazione integrale ai fini dell'attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p.
Massime di principio
- Le censure generiche in cassazione che non indicano con precisione le risultanze di fatto e la specifica violazione di diritto sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per far valere l'assenza del dolo occorre un'analisi puntuale delle prove di dibattimento; affermazioni vaghe sul profilo psicologico non sono idonee a ribaltare la decisione di merito.
- La restituzione delle somme per ottenere l'attenuante della riparazione (art. 62, n. 6) deve essere integrale, comprendere interessi e, di regola, intervenire prima dell'apertura del dibattimento; restituzioni tardive o su sollecitazione possono essere inefficaci.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4) non è riconosciuta quando il danno complessivo è rilevante; per ottenere questo riconoscimento bisogna documentare con precisione che ogni singola sottrazione sia esigua e contestualizzata.
- In fase di impugnazione è strategico indicare puntualmente gli atti e le prove contestate (documenti, testimonianze, verbali) e spiegare concretamente perché la valutazione di merito sarebbe errata, evitando censure meramente assertive.
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