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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28205/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressato)

La controversia

Nel procedimento di cassazione pendente tra le medesime parti su questioni relative a trasferimenti coattivi di immobili, pignoramento e usufrutto, nonché a dedotte irregolarità della procedura esecutiva e concorsuale e a una pretesa mala gestio del curatore, alcuni ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione nei confronti del consigliere relatore della Corte di cassazione. Hanno sostenuto che il magistrato aveva già trattato, in un precedente giudizio tra le stesse parti, temi identici o fortemente sovrapponibili, come risultava da una precedente ordinanza della Cassazione, e che ciò integrasse l'ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. o, quantomeno, gravi ragioni di convenienza ex art. 51, comma 2, c.p.c. In subordine hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non estende l'obbligo di astensione al caso di precedente decisione su causa distinta ma con identico contenuto decisorio.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di ricusazione. Ha ritenuto che l'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. operi solo quando il giudice abbia conosciuto della medesima causa in altro grado del medesimo processo, e non anche quando abbia già deciso questioni analoghe in un diverso giudizio, pur tra le stesse parti. Ha inoltre affermato che la ricusazione non è esperibile per far valere meri profili di astensione facoltativa ex art. 51, comma 2, c.p.c., perché i casi di ricusazione sono tassativi e di stretta interpretazione. È stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata. Non sono state liquidate spese verso i controricorrenti, non essendosi costituiti nel sub-procedimento; i ricorrenti sono stati condannati in solido alla pena pecuniaria di euro 250,00.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    primo comma, n. 4; secondo comma

    L'obbligo di astensione per aver conosciuto della causa come magistrato in altro grado riguarda solo la medesima causa nello stesso processo; non si estende a procedimenti distinti anche se analoghi. L'astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza non fonda ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    La ricusazione è ammessa solo nei casi in cui ricorra un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p.c., e ha carattere tassativo.

  • art. 53 c.p.c.

    Il procedimento di ricusazione davanti alla Corte di cassazione si svolge in forma camerale partecipata, con garanzia del contraddittorio in tempi brevi e senza termini predeterminati.

  • art. 54 c.p.c.

    La Corte può applicare la pena pecuniaria alla parte ricusante quando lo ritenga giustificato dalle ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    I principi di imparzialità e terzietà del giudice sono garantiti dalla disciplina legale dell'astensione e della ricusazione, secondo la scelta del legislatore.

  • art. 25 Cost.

    La disciplina dell'astensione e della ricusazione deve coordinarsi con il principio del giudice naturale precostituito per legge.

  • artt. 2 e 24 Cost.

    I parametri evocati non sono risultati lesi dalla disciplina applicata nel caso concreto, né la questione è stata adeguatamente argomentata.

Massime di principio

  • L'ipotesi di astensione obbligatoria per precedente conoscenza della causa come magistrato in altro grado è di stretta interpretazione e richiede l'identità della causa, non la mera identità o analogia delle questioni giuridiche trattate in procedimenti diversi.
  • La ricusazione è uno strumento eccezionale e tassativo: non può essere utilizzata per estendere surrettiziamente ai casi di astensione facoltativa la possibilità di escludere il giudice dal processo.
  • La previsione di un precedente orientamento del giudice su questioni simili, anche tra le stesse parti, non integra di per sé un motivo di ricusazione, perché non compromette automaticamente la terzietà richiesta dall'ordinamento.
  • Nel procedimento di ricusazione davanti alla Cassazione deve essere assicurato il contraddittorio, ma in tempi rapidi e senza che le parti abbiano diritto a termini predeterminati non previsti dalla legge.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina censurata risulti coerente con i principi di imparzialità del giudice e di giudice naturale, e la doglianza non sia sorretta da specifiche argomentazioni sul contrasto denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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