Cassazione Penale, Ordinanza n. 23313/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come rapina e aveva negato le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per un fatto qualificato come rapina. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere sussunto nel furto e non nella rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p.; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione degli elementi probatori relativi alla violenza tipica del delitto di rapina; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già prospettate in appello, e comunque infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione in termini di rapina era logicamente lineare e non affetta da vizi scrutinabili in legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, essendo sufficiente, per il diniego delle attenuanti generiche, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso concreto individuati nella vita ante acta dell'imputato e nelle modalità della condotta.
Norme richiamate
La Corte richiama la qualificazione del fatto come rapina, ritenendo corretta la sussunzione del fatto in tale fattispecie e non nel furto.
È evocato come fattispecie alternativa esclusa dalla Corte di merito e non accolta in sede di legittimità.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono non consentite le censure che si limitino a riproporre in modo sostanzialmente identico doglianze già dedotte in appello, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e logicamente lineare.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza impugnata presenti effettive illogicità o mancanze percepibili dal suo testo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto o della prova.
- La qualificazione del fatto come rapina, anziché furto, è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione fattuale e giuridica adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come precedenti personali e modalità della condotta, senza obbligo di confutare singolarmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
Come è indicizzato
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