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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23313/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come rapina e aveva negato le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per un fatto qualificato come rapina. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere sussunto nel furto e non nella rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p.; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione degli elementi probatori relativi alla violenza tipica del delitto di rapina; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già prospettate in appello, e comunque infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione in termini di rapina era logicamente lineare e non affetta da vizi scrutinabili in legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, essendo sufficiente, per il diniego delle attenuanti generiche, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso concreto individuati nella vita ante acta dell'imputato e nelle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La Corte richiama la qualificazione del fatto come rapina, ritenendo corretta la sussunzione del fatto in tale fattispecie e non nel furto.

  • art. 624 c.p.

    È evocato come fattispecie alternativa esclusa dalla Corte di merito e non accolta in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono non consentite le censure che si limitino a riproporre in modo sostanzialmente identico doglianze già dedotte in appello, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e logicamente lineare.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza impugnata presenti effettive illogicità o mancanze percepibili dal suo testo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto o della prova.
  • La qualificazione del fatto come rapina, anziché furto, è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione fattuale e giuridica adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come precedenti personali e modalità della condotta, senza obbligo di confutare singolarmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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