Cassazione Penale, Ordinanza n. 10849/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per evasione. Dal testo dell'ordinanza emerge che i motivi erano diretti a censurare il diniego della causa di non punibilità e, in sostanza, la mancata applicazione di benefici o attenuanti; tuttavia la Corte di cassazione li reputa generici e non consentiti in sede di legittimità, perché già disattesi dal giudice di merito con motivazione sintetica ma giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato l'assenza reiterata dell'imputata dal domicilio, verificatasi per tre volte, e i suoi precedenti, elementi ritenuti sufficienti anche a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego della causa di non punibilità e quello delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito; la cassazione può intervenire solo se la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- L'assenza reiterata dal domicilio, se valorizzata dal giudice di merito insieme ai precedenti dell'imputato, può integrare una base motivazionale sufficiente per escludere benefici o attenuanti, senza che ciò sia sindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
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