Cassazione Penale, Ordinanza n. 36217/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, poiché proposto oltre il termine di legge. Ha disposto, in conseguenza dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è stata adottata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/10/2024. Dal testo emerge però che il ricorso è stato depositato il 21/03/2025 oltre il termine di legge: la motivazione della sentenza di appello era stata depositata entro il termine di 90 giorni, con conseguente scadenza del termine per impugnare il 13/03/2025 ai sensi dell'art. 585, lett. c), c.p.p. La Corte rileva quindi la tardività dell'impugnazione, maturata dopo il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
Norme richiamate
Il termine per proporre ricorso decorre dal deposito della motivazione e, nel caso indicato, scadeva il 13 marzo 2025; il ricorso depositato il 21 marzo 2025 è tardivo.
L'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e mediante ordinanza.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, con irrilevanza del merito dei motivi dedotti.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è depositata tempestivamente, il termine di impugnazione decorre e si consuma secondo la disciplina dell'art. 585 c.p.p.; la proposizione successiva alla scadenza comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata e dichiarata de plano, con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono, di regola, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse ipotesi non emergenti dal testo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →