Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2026 del 12/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio nel quale il soggetto titolare di trattamento pensionistico aveva chiesto il ripristino della pensione. L'istituto previdenziale, per contrastare la domanda, aveva a sua volta richiesto un accertamento sulla costituzione di una rendita vitalizia, sostenendo che tale questione dovesse essere decisa con efficacia di giudicato. La Corte, richiamando il criterio dell'interesse effettivo all'accertamento ex art. 111 Cost., osserva che la domanda dell'istituto non era formulata come richiesta di accertamento con efficacia di giudicato del diritto alla rendita e che, in ogni caso, non erano stati indicati ulteriori fini concreti, diversi dal rapporto pensionistico in causa, per i quali quell'accertamento potesse rilevare. La questione sulla costituzione della rendita poteva quindi essere esaminata solo incidenter tantum dal giudice competente sulla domanda di ripristino della pensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'istituto previdenziale. Ha ritenuto che mancasse un interesse effettivo e autonomo all'accertamento richiesto, idoneo a travalicare il giudizio in corso e a incidere su ulteriori liti tra le parti o con terzi. Il giudice della domanda pensionistica poteva limitarsi a un accertamento incidentale sulla rendita vitalizia, senza pronuncia con efficacia di giudicato. Conseguentemente, l'istituto è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
L'accertamento richiesto in via autonoma deve essere sorretto da un interesse effettivo e concreto, tale da non turbare o ritardare il corso del processo; in mancanza, la questione può essere trattata solo incidentalmente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. 3.4.2013, n. 8093
È richiamata per affermare che l'accertamento autonomo presuppone un interesse effettivo che travalichi il giudizio pendente e possa incidere su altre controversie.
Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020
È richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di accertamento può essere proposta autonomamente solo se chi la introduce dimostri un interesse concreto ed effettivo, non limitato alla definizione della lite pendente, ma idoneo a produrre utilità anche in altri rapporti o giudizi.
- Se la questione pregiudiziale rileva esclusivamente ai fini della decisione della domanda principale, il giudice può esaminarla soltanto incidenter tantum, senza statuire con efficacia di giudicato.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio per ottenere una pronuncia astratta o meramente strumentale su una questione che non presenti una autonoma utilità pratica ulteriori rispetto al processo in corso.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza e, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato.
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