Cassazione Penale, Sentenza n. 20422/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato continuato di tentata estorsione aggravata. Campese deduce vizi di motivazione e applicazione della recidiva reiterata (art. 99 c.p.), e contesta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entita e delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e circ.). Cardone censura l'erronea individuazione dell'aggravante piu grave (sostiene che l'aggravante speciale di cui all'art. 629, comma 2, c.p. avrebbe dovuto prevalere sulla recidiva), l'erronea quantificazione dell'aumento per recidiva (applicazione dei due terzi anziche della meta), il vizio nel procedimento di calcolo della pena (anticipazione della diminuzione per tentativo rispetto agli aumenti) e l'erronea applicazione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici) basata sulla pena complessiva di continuazione anziche sulla pena base del reato piu grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato aspecifici e inammissibili i primi motivi di Campese e, insieme, ha accolto piu censure proposte da Cardone. In particolare: 1) ha ritenuto errata la scelta della Corte territoriale di considerare la recidiva reiterata come aggravante piu grave invece dell'aggravante speciale di cui all'art. 629, comma 2, c.p. (che ha piu elevato massimo edittale); 2) ha rilevato l'errore nel procedimento di commisurazione della pena: vanno prima calcolate le aumentazioni correlate alle aggravanti sul delitto consumato circostanziato e solo dopo applicata la diminuente per il tentativo (art. 56 c.p.); 3) ha constatato che la recidiva qualificata non era stata specificamente contestata, pertanto l'aumento applicabile era quello della recidiva reiterata semplice (meta) e non il piu gravoso dei due terzi; 4) ha disposto la rideterminazione diretta delle pene conformemente ai criteri corretti: per Cardone pena rideterminata in anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 2.350,00 di multa; per Campese pena rideterminata in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa; 5) ha annullato l'interdizione legale applicata a Cardone e sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con interdizione temporanea della durata di anni cinque; 6) ha dichiarato inammissibile il ricorso di Campese, ma ha esteso gli effetti favorevoli dell'annullamento al coimputato Campese ai sensi dell'art. 587 c.p.p. limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Tratta la recidiva reiterata; la Corte rileva che la recidiva contestata era la forma semplice e non le forme qualificate previste dal comma secondo, quindi va applicato l'aumento previsto per la recidiva reiterata semplice (metà) e non un aumento piu grave (due terzi) non specificamente contestato.
L'aggravante speciale prevista dal comma secondo ha un massimo edittale superiore (fino a 20 anni) e, in caso di concorso omogeneo di aggravanti ad effetto speciale, deve essere considerata quella piu grave sulla base del massimo edittale.
La diminuzione per il tentativo si applica sulla pena gia determinata tenendo conto delle circostanze aggravanti; pertanto il calcolo corretto richiede che prima si applichino gli aumenti e poi la diminuente per il tentativo.
Riferito come norma applicata per l'aumento collegato a circostanze aggravanti; va computato nella determinazione della pena prima di operare la diminuente del tentativo.
Regola le pene accessorie; la Corte conferma che l'applicazione di pene accessorie in caso di reati in continuazione deve fare riferimento alla pena base del reato piu grave, non alla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione.
Richiamata in relazione alle pene accessorie e alla loro applicazione corretta secondo la misura della pena principale concreta.
Consente l'estensione degli effetti favorevoli dell'annullamento ai coimputati non ricorrenti quando la statuizione rescindente e il vizio sono di natura oggettiva e non riconducibili a ragioni strettamente personali.
art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.
Consentito alla Corte di Cassazione di procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio quando la correzione riguarda errori di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando concorrono piu aggravanti ad effetto speciale, la circostanza piu grave va scelta in base al piu alto massimo edittale astratto e non semplicemente in base alla recidiva.
- La diminuzione per tentativo (art. 56 c.p.) deve essere applicata soltanto dopo aver determinato la pena tenendo conto delle aggravanti; in pratica si calcola prima il delitto consumato circostanziato con gli aumenti e poi si opera la riduzione per il tentativo.
- La recidiva qualificata con aumenti piu gravosi deve essere specificamente contestata in atto di accusa; la mera contestazione della recidiva reiterata non consente l'applicazione di forme qualificate non contestate.
- Le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale) vanno calcolate sulla pena base stabilita per il reato piu grave, non sulla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione.
- Se la decisione annullata contiene un vizio oggettivo e favorevole, l'effetto dell'annullamento puo estendersi ai coimputati (art. 587 c.p.p.) anche se questi non hanno introdotto autonome censure sul medesimo punto.
- In cassazione la Corte puo rideterminare direttamente la pena quando gli errori riscontrati sono di diritto e la nuova quantificazione puo essere fatta sui dati di fatto gia acquisiti senza ulteriori istruttorie (art. 620 c.p.p. lett. l)).
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